Decreto Superbonus: incredibile ma vero!

Sarà che negli ultimi anni siamo sempre stati abituati ad una certa distanza tra le forze di Governo e quelle sedute sui banchi del Parlamento, ma difficilmente ricordo di aver assistito ad una conversione di un Decreto Legge senza alcuna modifica. Ed è quello che, con tutta probabilità, accadrà con il Decreto Legge n. 212 del 29 dicembre 2023 recante “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77” (c.d. Decreto Superbonus).

La Camera conferma il Governo

Un provvedimento d’urgenza dalle idee molto chiare visto che in Commissione Finanze ed in aula alla Camera dei Deputati non c’è stato alcun margine di intervento con l’approvazione dello stesso testo predisposto dal Governo a fine dicembre.

Incredibile ma vero, alla fine la Camera ha approvato e trasmesso al Senato un disegno di legge che non contiene alcuna modifica dei 4 articoli predisposti da Palazzo Chigi. Come se Governo e Parlamento volessero velocemente liquidare la pratica Superbonus 110% e non pensare più a possibili interventi che avrebbero potuto risolvere i tanti problemi generati soprattutto nell’ultimo biennio da una normativa fortemente instabile ed un mercato senza alcuna regola.

Con la trasmissione di un testo senza modifiche (in allegato), adesso la palla (o la patata bollente) passa nelle mani del Senato che, calendario alla mano, difficilmente interverrà durante un dibattito che si preannuncia sterile come non mai.

I problemi irrisolti

Eppure di modifiche e migliorie al testo predisposto dal Governo, se ne potevano fare diverse.

Intanto l’art. 1, comma 1 del provvedimento in esame tutela unicamente i SAL scontati e/o ceduti ma non le detrazioni dirette maturate dai contribuenti. Ciò significa che mentre non sarà obbligatorio il doppio salto di prestazione energetica nel caso in cui si chiuda il cantiere al I o II SAL, tale requisito sarà comunque necessario per chi aveva deciso (o ne era stato vittima per assenza di acquirenti) di utilizzare la detrazione direttamente.

Al momento restano sempre i problemi di chi ha un credito (diretto o indiretto) e non riesce più a cederlo. Problemi che, complice la riclassificazione del superbonus come credito pagabile (quindi immediatamente scaricato nel bilancio di quando si matura il diritto al bonus), consentirà al Governo di mettere da parte un tesoretto da spendere.

Altro aspetto riguarda la natura edilizia dell’intervento e la possibilità di chiarire alcuni aspetti legati alla CILAS che legittimerebbe solo parte dell’intervento ma su cui andrebbe definitivamente chiarito cosa accade nel caso in cui parte dei lavori (per un motivo o per un altro) fuoriescono dall’ambito di applicazione del superbonus.

Per non parlare del disastro combinato con l’art. 3 che avrebbe un impatto devastante non solo sulle possibilità di abbattimento delle barriere architettoniche orizzontali (il Governo evidentemente pensa esistano solo quelle verticali) ma su tutta la filiera che nell’ultimo anno aveva riorganizzato i sistemi di produzione per far fronte alla domanda crescente (ad esempio) di serramenti con le caratteristiche prescritte dal regolamento tecnico di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

Mentre nelle scorse legislature, sottolineavamo spesso il disallineamento tra Governo e Parlamento, oggi ne riconosciamo una perfetta uniformità d’intenti. A vantaggio di chi, però, non è dato saperlo!

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