Da una puntuale lettura del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 cosiddetto “Decreto #CuraItalia” recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” Di.Sa ha notato come nel testo sono inserite 5 deroghe ed 1 modifica al Codice dei contratti.
Modifica all’articolo 35. Comma 18 del Codice dei contratti: L’erogazione dell’anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8, del presente codice, è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa secondo il cronoprogramma ella prestazione. …….” In pratica con la modifica introdotta è possibile erogare l’anticipazione anche nel caso di lavori di somma urgenza.
Deroga contenuta nell’articolo 73, comma 2: Nell’art. 72, comma 2, lettera a) del D.L. #CuraItalia è precisato che “i contratti di forniture, lavori e servizi possono essere aggiudicati con la procedura di cui all’art. 63, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e ciò val quanto dire che, sino al 31/12/2020, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’art. 63 del Codice dei contratti, senza il rispetto di nessuno dei vincoli imposti al comma 2 dello stesso art.63.
Deroga contenuta nell’articolo 75, comma 1: è precisato che “sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service), nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l’affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o una «piccola e media impresa innovativa»” e, quindi, può essere applicato direttamente il comma 6 dell’articolo 63 del Codice dei contratti, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 63, comma 2, lettera c) del Codice dei contratti.
Deroga contenuta nell’articolo 86, comma 2: al fine di ripristinare la piena funzionalità e garantire le condizioni di sicurezza degli istituti penitenziari danneggiati nel corso delle proteste dei detenuti anche in relazione alle notizie sulla diffusione epidemiologica a livello nazionale del Covid-19, la spesa di euro 20.000.000 nell’anno 2020 potrà essere utilizzata, disponendo, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
Deroga contenuta nell’articolo 99, comma 3, e per ultimo la Deroga contenuta nell’articolo 120, comma 3