L’impresa che applica un diverso Ccnl da quello del bando d’appalto deve indicarlo nell’offerta e può farlo soltanto se il diverso contratto garantisce ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dal bando.
In tali casi, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, le stazioni appaltanti acquisiscono o la dichiarazione con la quale l’impresa s’impegna ad applicare il Ccnl indicato nell’appalto o la dichiarazione di equivalenza delle tutele del diverso Ccnl.
In quest’ultimo caso, la dichiarazione è verificata dalla stazione appaltante, per la parte economica e per quella normativa.
La dichiarazione di equivalenza è finalizzata a dimostrare che il diverso Ccnl adottato garantisca ai lavoratori tutele equiparabili a quelle previste dal Ccnl indicato dalla stazione appaltante nel bando di gara. Ciò va verificato dalla stazione appaltante e, a tal fine, l’Anac suggerisce di utilizzare le istruzioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro (circolare n. 2 del 28 luglio 2020).
È opportuno fare prima la valutazione dell’equivalenza economica, prendendo a riferimento le componenti fisse della retribuzione globale annua costituite dalle seguenti voci: retribuzione tabellare annuale; indennità di contingenza; elemento distinto della retribuzione (Edr) a cui vanno sommate le eventuali mensilità aggiuntive (tredicesima e quattordicesima), nonché ulteriori indennità previste.
Poi la valutazione di equivalenza delle tutele normative, prendendo a riferimento i parametri relativi alle seguenti discipline: lavoro supplementare e clausole elastiche nel part-time; lavoro straordinario, con particolare riferimento ai suoi limiti massimi, con l’avvertenza che solo il Ccnl leader può individuare ore annuali di straordinario superiori alle 250; ex festività soppresse; durata del periodo di prova; a durata del periodo di preavviso; durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio; malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di un’eventuale integrazione delle relative indennità; maternità ed eventuale riconoscimento d’integrazione indennità per tutte le astensioni, obbligatoria e facoltativa; monte ore permessi retribuiti; bilateralità; previdenza integrativa; sanità integrativa.