Lo prevedeva il vecchio Codice dei contratti e lo prevede anche il nuovo, nell’offerta economica l’operatore deve indicare separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
La loro omessa indicazione prevede l’immediata esclusione dell’offerta, ma cosa accade nel caso di errata o incongrua indicazione?
Il TAR Campania con recente sentenza del 21 marzo 2024, n. 1838 ha evidenziato che l’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, non prevede per l’ipotesi di errata o incongrua indicazione del costo della manodopera, l’immediata esclusione dell’offerta, ma impone la verifica della congruità. La conseguenza espulsiva è, invece, prevista unicamente per il caso della omessa indicazione.
Di.sa. ribadisce che l’art. 97, comma 5, lettera c), impone alla stazione appaltante di richiedere per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione delle spiegazioni relative all’offerta anormalmente bassa nel caso siano “incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all’articolo 95, comma 10, rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture”.
Il TAR ha, inoltre, chiarito le differenze tra:
- costi della manodopera;
- costi di sicurezza aziendali.
I primi sono calcolati dalla stazione appaltante e non sono soggetti a ribasso; gli oneri aziendali della sicurezza sono, invece, rimessi alla esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante in quanto gli stessi variano da un’impresa all’altra e sono influenzati nel loro ammontare dall’organizzazione produttiva e dal tipo di offerta.