Esclusione e aggiudicazione: come si presenta un ricorso. Come si presenta il ricorso per esclusione da una gara di un bando pubblico? E si può fare, allo stesso tempo, un ricorso anche per l’aggiudicazione del bando della stessa gara? Risponde a questi quesiti il Tar Lazio, con la sentenza n.610/2021.
I motivi del ricorso
A proporre ricorso una società esclusa da un bando di gara per l’affidamento del servizio relativo alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche amministrazioni. La società è stata esclusa dalla gara. E per questo ha presentato, in via giurisdizionale, un ricorso. Nel frattempo, però, la gara è andata avanti, fino all’aggiudicazione. E la società esclusa, ha proposto ricorso anche sull’esito della gara stessa.
Cosa dice la norma
I giudici hanno preso in esame, per il caso, il codice di procedura amministrativa, in particolare l’articolo 120 (comma 7) in cui si specifica che “i nuovi atti attinenti la medesima procedura di gara devono essere impugnati con ricorso per motivi aggiunti”. Questo vuol dire, si legge nella sentenza, che tutti i “nuovi” atti i provvedimenti che riguardano la “medesima” procedura di gara già interessata da un contenzioso, “devono” essere impugnati esclusivamente con “ricorso per motivi aggiunti”.
Cosa sono i “nuovi” atti
Per nuovi atti, il legislatore intende nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte. La nuova normativa sostituisce quella vecchia che dava la possibilità di formulare “nuovi atti”. L’articolo 120 del codice di procedura amministrativa, adesso, pone un obbligo, a carico dell’interessato, di proporre motivi aggiunti. Nel rito ordinario c’è la facoltà di proporre motivi aggiunti, mentre nel rito degli appalti pubblici diventa regola.
Quale sanzione
L’articolo 120 del codice di procedura amministrativa non prevede nessuna sanzione per una violazione di quanto prescrive. Ma, dicono i giudici, “sotto il profilo logico, la previsione contenuta nell’art. 120, comma 7, mira a concentrare nell’ambito del medesimo processo in cui è all’esame una procedura di gara, tutti i gravami impugnatori, comunque e da chiunque proposti, che riguardano la medesima procedura”. Questo è stato fatto per garantire l’accelerazione della definizione dei giudizi che riguardano il settore delle commesse pubbliche, che rappresenta un fondamentale volano per l’intera economia nazionale. “La concentrazione dei mezzi di ricorso in un solo giudizio – si legge nella sentenza – evita la frammentazione dei gravami che sovente accompagnano l’indizione di gare contraddistinte da un significativo numero di lotti (come nel caso di specie), consentendo così al giudice di adottare tempestivamente ogni decisione utile, anche in sede cautelare, a tutela dell’interesse delle parti e, soprattutto, dell’interesse pubblico generale sotteso alla conclusione della procedura”. Nel caso analizzato non è andata così e la società ha proposto due ricorsi sulla stessa gara. Per questo il ricorso è stato giudicato inammissibile.