L’ incameramento della cauzione provvisoria è un atto dovuto e automatico conseguente all’ esclusione dell’ offerente e non è suscettibile di apprezzamento in relazione a singoli casi concreti. Lo ha affermato il Consiglio di Stato sezione quinta, con la sentenza del 6 aprile 2020 n. 2264, con riguardo alla disciplina dell’ allora vigente decreto 163/2006. Nel ricorso si sosteneva che l’ art. 75 del decreto 163/2006 prevederebbe l’ automatismo dell’ incameramento della garanzia provvisoria soltanto per impossibilità di stipula del contratto per fatto ascrivibile all’ aggiudicatario, mentre nel caso in questione l’ impresa aveva sempre tenuto un atteggiamento diligente e «costantemente collaborativo» nei confronti della stazione appaltante.
I giudici hanno respinto il ricorso premettendo che l’ art. 75 prevede la prestazione di una garanzia «a corredo dell’ offerta», destinata a coprire «la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’ affidatario» (comma 6) e destinata ad essere «svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo». Per il Consiglio di Stato, la funzione della garanzia è, infatti, quella, per un verso, di responsabilizzare i partecipanti in ordine alle dichiarazioni rese in sede di gara e di garantire la serietà e l’ affidabilità dell’ offerta e, per altro verso, di precostituire una forma di tutela, a favore della stazione appaltante, per la mancata stipula del contratto.
Di.Sa precisa che l’ incameramento della cauzione non si configura come una sanzione in senso tecnico che colpisce il concorrente per il comportamento tenuto, ma come una «obiettiva garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione a una partecipazione a una gara di appalto, ivi compresa la dimostrazione del possesso, originario e continuato, dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta l’ ammissione alla gara». Pertanto, l’ incameramento è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, e, come tale, non suscettibile di valutazioni discrezionali da parte dell’ amministrazione in relazione ai singoli casi concreti: in particolare, è insensibile ad eventuali valutazioni volte ad evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che abbia dato causa all’ esclusione.