I termini delle gare d’appalto possono essere sospese di 52 giorni, ma la stazione appaltante può anche mantenere i termini originari senza sospenderli; deve però assicurare massima celerità quando finirà la sospensione a causa dell’emergenza Covid-19. Lo ha precisato la circolare del 23 marzo 2020 del ministro alle infrastrutture, Paola De Micheli, indirizzata ai dipartimenti del dicastero, a Anas, Fs e Rfi e relativa all’applicazione dell’art 103 del decreto legge 17 marzo 2020 (Cura Italia) e alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Viene preso in considerazione il comma. 1 dell’ articolo 103 il quale dispone la sospensione dal 23 febbraio al 15 aprile, dei termini «ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data» e stabilisce che l’amministrazione adotti «ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati». Il ministero in primo luogo ha chiarito che la norma (con il relativo effetto sospensivo) si applica a «tutti i procedimenti amministrativi e, dunque, anche alle procedure di appalto o di concessione disciplinate dal decreto legislativo 30 aprile 2016, n. 50»; anzi, aggiunge che le procedure di gara «rappresentano la sede materiale tipica di applicabilità della suddetta disposizione, in quanto in esse la fase di formazione del vincolo contrattuale è retta da regole di diritto pubblico e si sviluppa in una sequenza procedimentale che culmina nell’adozione di un provvedimento di aggiudicazione e nella successiva stipulazione di un contratto».
Una volta concluso il periodo di sospensione, i termini sospesi cominciano nuovamente a decorrere. Però, trattandosi di norma a favore della stazione appaltante «nulla vieta che quest’ultima possa comunque validamente porre in essere l’attività prevista entro il termine originario ovvero in un termine inferiore rispetto a quello risultante dalla sospensione».
Di.Sa evidenzia che la circolare si chiude con l’ulteriore invito a rispettare i «termini endoprocedimentali, finali ed esecutivi originariamente previsti, nei limiti in cui ciò, al pari delle altre iniziative di carattere organizzativo ed amministrativo, sia compatibile con le misure di contenimento della diffusione del Covid-19».