Nel nuovo Codice dei contratti pubblici si ritrova una parte interamente dedicata alla disciplina dei contratti al di sotto della soglia di rilevanza europea: la Parte I del Libro II.
Tale parte riproduce alcune disposizioni già contenute nel decreto Semplificazioni e nel decreto Semplificazioni-bis, dettate per il periodo emergenziale o in relazione agli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, ora estese indistintamente a tutti i contratti pubblici.
Viene confermata la soglia di 150.000 euro per l’affidamento diretto di lavori, mentre per l’affidamento diretto di servizi e forniture si passa dai 139.000 euro del decreto Semplificazioni, al vicinissimo limite di 140.000 euro.
Per gli appalti di lavori sopra il milione di euro e fino alla soglia europea, nel nuovo Codice, come già stabilito dal D.L. 76/10, sarà possibile esperire la procedura negoziata senza bando previa consultazione di dieci operatori; con la novità che le stazioni appaltanti potranno sempre utilizzare le procedure ordinarie, senza nemmeno dover motivare in alcun modo tale scelta.
Di.sa. evidenzia che la nuova norma si discosta, quindi, dalla previsione dell’art. 36 del d.lgs. 50/16, che per gli appalti sopra il milione di euro prevede il ricorso alla procedura aperta.
L’innalzamento della soglia per la procedura negoziata, per appalti di lavori fino a 5.382.000, trova come contrappeso la codificazione delle regole per le indagini di mercato, da svolgersi al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura negoziata, imponendo degli obblighi di pubblicità inderogabili.