Il Consiglio di Stato, Sez. V, 25/ 03/ 2021, n.2523 ha stabilito che i requisiti di esecuzione devono essere dichiarati nel corpo della disciplina di gara, altrimenti devono essere considerati come presuntivamente previsti per la partecipazione alla gara.
Vi è una differenza tra requisiti di esecuzione del contratto e requisiti di partecipazione alla gara, come espresso nell’art.100 del d.lgs.n.50/2016, che da la possibilità alle stazioni appaltanti di chiedere agli operatori economici, ulteriori requisiti “particolari a patto che essi rispettano i canoni di parità di trattamento, di trasparenza e che siano indicati nel corpo della lex specialis di procedura o in alternativa nel capitolato di oneri, e soprattutto gli operatori economici si impegnano ad assicurarne la detenzione nel caso in cui risultano aggiudicatari.
Di.Sa fa una precisazone con la quale dichiara che, qualora la disciplina di gara intenda serbare alla fase esecutiva, il possesso dei requisiti attinenti la prestazione oggetto di affidamento, essa ha l’obbligo di esplicitare una trasparente informazione nel corpo della disciplina di gara.