E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2022, il Decreto 17 gennaio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) che sancisce l’adozione delle linee guida finalizzate all’omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, delle funzioni del Collegio Consultivo Tecnico (CCT).

Il Collegio consultivo tecnico andrà obbligatoriamente istituito per i lavori il cui importo sia pari o superiore alle soglie comunitarie indicate nell’art. 35 Codice dei contratti pubblici, al fine di risolvere le controversie che dovessero sorgere nella fase esecutiva dell’appalto.

Il CCT potrà essere costituito, in via facoltativa e rimessa al comune accordo di stazione appaltante ed esecutore dei lavori, in due casi, ossia:

  1. nei lavori sotto soglia per comporre controversie in sede di fase esecutiva (in questo caso le parti dovranno esplicitare quali compiti saranno affidati al Collegio);
  2. indipendentemente dal valore dell’appalto, per risolvere tutte le problematiche che dovessero sorgere nella fase precedente l’esecuzione (ci si riferisce, cioè, alla fase di gara): le problematiche che il Collegio è chiamato a risolvere potranno essere sia di natura tecnica che giuridica, ivi incluse quelle riguardanti le caratteristiche delle opere ovvero le prescrizioni della documentazione di gara o le questioni inerenti la partecipazione degli operatori economici.

Di.sa. ricorda che il CCT dovrà essere costituito prima dell’esecuzione ovvero, in ogni caso, entro 10 giorni dall’avvio dei lavori.

Le modalità di scioglimento dell’organo, invece, variano a seconda che si tratti di CCT obbligatorio o facoltativo: nel primo caso esso si scioglierà entro i trenta giorni successivi alla redazione dell’atto di collaudo, mentre nel secondo il CCT si scioglierà per mutuo accordo delle parti.

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