Il principio della fiducia di cui all’art. 2 del d.Lgs. n 36/2023 rappresenta uno dei principi intrinseci nel sistema degli appalti e deve costituire una guida nell’operato non soltanto delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni, ma anche degli operatori economici, come spiega il TAR Campania con la sentenza del 15 gennaio 2025, n. 427.

La norma, al primo comma, stabilisce che:

L’attribuzione e l’esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici”.

Non si tratta, quindi, di una fiducia unilaterale o incondizionata. La disposizione precisa infatti che la fiducia è reciproca e, dunque, investe anche gli operatori economici che partecipano alle gare. È legata a doppio filo a legalità, trasparenza e correttezza, rappresentando, sotto questo profilo, una versione evoluta del principio di presunzione di legittimità dell’azione amministrativa.

Il principio della fiducia opera in favore di un positivo coordinamento tra i soggetti, rendendo il concorrente “corresponsabile” del perseguimento del fine a cui è preordinata l’azione amministrativa, “compenetrato” nel ruolo di soggetto fattivamente operante verso l’obiettivo da raggiungere.

Di.sa. sostiene che, in conclusione, ognuna delle parti deve valutare non solo il proprio interesse ma orientare il proprio comportamento al soddisfacimento, assieme ad esso, anche di quello della controparte.

 

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