Il rispetto del principio di rotazione di cui all’art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici si impone, nelle procedure negoziate, già nella fase degli inviti, con lo scopo di evitare che il gestore uscente, forte della conoscenza della commessa da realizzare acquisita nella precedente gestione, possa agevolmente prevalere sugli altri operatori economici.

Si tratta di una disposizione imperativa e che si applica a tutte le tipologie di appalti, eccetto che per deroghe puntualmente indicate.

La rotazione costituisce un riferimento normativo “inviolabile” del procedimento amministrativo di affidamento dei contratti sotto soglia, in quanto volto a favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, così da evitare il consolidarsi, ancor più a livello locale, di posizioni di rendita anticoncorrenziale da parte di singoli operatori del settore risultati in precedenza aggiudicatari della fornitura o del servizio.

Ai sensi dell’art. 49, comma 2 del Codice il principio di rotazione si applica con riferimento all’affidamento immediatamente precedente nei casi in cui i due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Un elemento di novità rispetto alla precedente normativa è contenuto nel comma 4, ove si statuisce che il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto sulla base di una motivazione “rafforzata”, che tenga conto specificamente:

  • della struttura del mercato;
  • della effettiva assenza di alternative;
  • dell’accurata esecuzione del precedente contratto.

Di.sa. ricorda che, ai fini della deroga al principio di rotazione, i predetti requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 a supporto dell’onere motivazionale che deve sorreggere la deroga a detto principio devono essere concorrenti e non alternativi tra loro.

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