L’ANAC, con la Delibera n. 131 del 28 marzo 2023, ha ritenuto non conforme alla normativa di settore l’operato di una stazione appaltante nell’ambito di una procedura negoziata senza bando sotto soglia, che aveva previsto la trasmissione in via esclusiva delle offerte attraverso la PEC, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la riservatezza, violando palesemente il principio di segretezza delle offerte.
L’ANAC ha ricordato che il ricorso alle piattaforme telematiche, consente, di regola, la piena tracciabilità delle operazioni di gara, nonché la certezza dei passaggi procedimentali e del momento in cui gli stessi sono effettuati, inclusa l’apertura delle “buste” contenenti i documenti caricati a sistema.
In questo caso, invece, l’invio in un’unica pec dei due files dell’offerta tecnica ed economica ha reso possibile l’anticipata conoscenza dello sconto praticato dal concorrente, poiché non vi sono impedimenti all’apertura dei files stessi né strumenti che consentano di tenerne traccia o di ricostruire il momento in cui gli stessi vengono visionati.
Inoltre, la trasmissione delle offerte neppure è stata prevista presso una casella di posta elettronica certificata appositamente dedicata allo svolgimento della procedura di gara, con accesso limitato, ma all’indirizzo istituzionale dell’ente a cui possono accedere potenzialmente più soggetti.
Di.sa. sottolinea che risulta quindi palesemente violato il principio di segretezza delle offerte economiche, essendo prescritto che esse fossero inviate esclusivamente con posta elettronica certificata, senza nemmeno sistemi di cifratura atti a garantirne la segretezza, come eventualmente previsto dall’art. 52 del codice degli appalti, d.lgs. 50/2016.