Il procedimento di gara, al pari del procedimento amministrativo generale (legge 241/90), deve concludersi con un provvedimento espresso da parte della stazione appaltante. L’ eventuale inerzia serbata dal Rup, che non predispone la proposta di aggiudicazione (o di non assegnazione dell’ appalto), deve ritenersi illegittimo. Lo ha deciso il Tar Campania, con la sentenza n. 876/2020 .
La ricorrente, una volta ammessa «a partecipare alla gara» non ancora «conclusa con l’ adozione di un provvedimento di aggiudicazione, conserva intatto l’interesse a veder completato l’iter procedimentale». Il procedimento di aggiudicazione, in effetti, secondo quanto disposto dagli articoli 32 e 33 del codice dei contratti, si articola, si legge in sentenza, tra l’ altro: a) in una proposta di aggiudicazione da parte della commissione di gara (articolo 33, comma 1); b) nell’ approvazione da parte dell’ organo competente secondo l’ ordinamento della stazione appaltante e nel rispetto dei termini dallo stesso previsti, decorrenti dal ricevimento della proposta di aggiudicazione e che, in mancanza di diverse previsioni, è di 30 giorni; c) nell’ aggiudicazione che diviene efficace dopo la verifica in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla gara (articolo 32, comma 7).
Di.Sa ricorda che «mentre la verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario costituisce condizione di efficacia dell’aggiudicazione rispetto alla successiva stipulazione del contratto dappalto», l’aggiudicazione è suscettibile di produrre effetti giuridici già prima di detta verifica. L’aggiudicazione, pur non efficace, infatti se «da un lato fa sorgere in capo all’aggiudicatario un’aspettativa alla stipulazione del contratto di appalto, che è ex lege subordinata all’esito positivo della verifica» del possesso dei requisiti, «nel contempo produce nei confronti degli altri partecipanti alla gara un effetto immediato, consistente nella privazione definitiva, salvo interventi in autotutela della stazione appaltante o altre vicende comunque non prevedibili né controllabili, del bene della vita rappresentato dall’aggiudicazione della gara»