Il ritiro della cauzione provvisoria da parte di un partecipante non vincitore, non comporta la non possibilità di procedere con un ricorso. La cauzione viene posta a garanzia di serietà dell’offerta.
In una situazione accaduta in Abruzzo, un partecipante aveva più volte richiesto la restituzione della cauzione, così facendo avrebbe, secondo lui, anche annullato la richiesta di offerta presentata.
I giudici hanno invece stabilito che la cauzione è “esclusivamente quella di garantire la sottoscrizione del contratto e l’adempimento di ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara”, pertanto il ritiro risulta essere superfluo ai fini dell’impugnazione.
Nella sentenza si legge che, seguendo la stessa logica interpretativa, il Consiglio di Stato ha inoltre precisato che “il solo ritiro della cauzione non può, di per sé, essere assunto come comportamento concludente della volontà del partecipante di prestare acquiescenza alle determinazioni dell’amministrazione che ha indetto la gara, che deve invece essere desunta dal suo comportamento complessivo”.