L’articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023 ridefinisce il ruolo del RUP la cui figura diventa quella di un vero e proprio project manager che viene nominato dalla stazione appaltante nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare ed è incaricato a sovrintendere l’intero ciclo di vita del progetto, dalla programmazione alla conclusione.

Ferma restando l’unicità del RUP per l’intero processo amministrativo, il RUP può essere affiancato:

  • da un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione;
  • da un responsabile di procedimento per la fase di affidamento.

Il RUP deve possedere qualifiche accademiche e professionali adeguate alla tipologia del progetto. Per i lavori e i servizi attinenti all’ingegneria e all’architettura il RUP deve essere un tecnico. Per appalti di servizi e forniture, possono essere accettati anche altri titoli di studio, purché rilevanti per il settore specifico.

Nel caso in cui sia individuato un RUP carente dei requisiti richiesti, la stazione appaltante affida lo svolgimento delle attività di supporto al RUP ad altri dipendenti in possesso dei requisiti carenti in capo al RUP o, in mancanza, a soggetti esterni aventi le specifiche competenze richieste dal codice e dal presente allegato. Gli affidatari delle attività di supporto devono essere muniti di assicurazione di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

È necessaria una comprovata esperienza nel settore degli appalti pubblici e nella gestione di progetti simili. L’allegato I.2 specifica il numero minimo di anni di esperienza richiesti per diverse categorie di appalti.

Di.sa. ricorda, infine, che è espressamente previsto che il RUP partecipi a programmi di formazione continua per mantenere aggiornate le proprie competenze in materia di normativa sugli appalti pubblici e gestione dei progetti.

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