Le giustificazioni che l’appaltatore deve fornire per dimostrare la congruità dell’offerta non sono soggette a specifici condizionamenti/vincoli di tipo «quantitativo». L’appaltatore può dimostrare l’affidabilità della proposta tecnico/economica anche sintenticamente e il Rup non è tenuto a indagini vessatorie. È questa l’indicazione fornita dal Tar Lazio, Roma, sezione I, con la sentenza n. 509/2020.

Il Tar Capitolino è ritornato sull’adempimento istruttorio delle stazioni appaltanti – e in particolae del responsabile unico – in tema di verifica della congruità dell’offerta. Il responsabile del procedimento non è tenuto, e non deve, effettuare indagini «vessatorie/chirurigiche» nei confronti dell’appaltatore dovendo semplicemente esprimersi sull’affidabilità complessiva della proposta. In questo senso, pertanto, sia le giustificazioni sia il riscontro può essere espresso in modo sintentico purchè con un chiaro apparato motivazionale. Non rileva la quantità di giustificazioni prodotte dall’operatore economico.

In relazione all’adeguatezza dell’istruttoria compiuta direttamente dal Rup o da soggetti da questo delegati (responsabili di procedimento o ufficio di supporto), il collegio ha richiamato « la giurisprudenza prevalente, secondo cui, nelle procedure di gare pubbliche, la valutazione con cui l’Amministrazione condivida le ragioni addotte dall’impresa a giustificazione della propria offerta “anomala” non deve necessariamente essere corredata da un’ articolata motivazione e pertanto il giudizio favorevole di “non anomalia” dell’ offerta può essere espresso semplicemente “per relationem” nelle stesse giustificazioni presentate dal concorrente».

Di.Sa rammenta che la questione della competenza del Rup sulla verifica della congruità dell’offerta, viene ripresa e definita anche nel nuovo schema di regolamento.

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