Il responsabile unico del procedimento della stazione appaltane deve tener ben distinte la fattispecie del soccorso istruttorio specificativo dal soccorso istruttorio integrativo. Per effetto di questa distinzione, risulta illegittimo il provvedimento di esclusione fondato sul mancato riscontro a una richiesta di integrazione non necessaria relativa, contrariamente a quanto ammesso dall’articolo 83, comma 9 del codice dei contratti, a elementi dell’offerta tecnica o economica. In questo senso si è espresso il Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, con la sentenza n. 112/2020.
In un caso trattato dal giudice isolano, il ricorrente ha impugnato la propria esclusione fondata sul mancato riscontro alla richiesta di integrazione su aspetti/elementi, peraltro, relativi all’offerta tecnica. La censura, nel dettaglio, viene puntata sull’irriosorio termine di integrazione concesso: appena tre giorni con scadenza a “cavallo” del periodo ferragostano.Un termine così esiguo non è risultato congruo e tale da consentire di fornire i chiarimenti richiesti. Da notare, inoltre, che l’operatore economico ha anche presentato istanza di differimento. Il giudice ha condiviso il ragionamento espresso nel ricorso non tanto in relazione alla esiguità del termine, ma per la confusione da parte della stazione appaltante tra il soccorso istruttorio specificativo e il soccorso istruttorio integrativo. Soccorso integrativo che, nel caso di specie, è stato erroneamente avviato per avere delle integrazioni di pretese carenze dell’ offerta tecnica. Circostanza che lo stesso Codice dei contratti (articolo 83, comma 9) non ammette.
Di.Sa crede che «un minimo di ragionevolezza avrebbe portato, a chiedere chiarimenti alla ditta e non ad attivare un inutile soccorso istruttorio per di più con la fissazione di un termine perentorio (di tre giorni) a cavallo di ferragosto (con pec di richiesta inviata, per di più, alle 13.34 del 14 agosto)». Il ristretto termine di tre giorni, per il quale la ricorrente avrebbe dovuto presentare documentazione, peraltro inutile in quella fase di gara, non è da ritenersi quindi «giustificato da particolari emergenze e contrario al principio di massima partecipazione» e ha reso «in modo significativo e gravoso lo spazio di tempo concesso alla ditta per completare le inutili formalità richieste tanto da lasciare, senza alcun plausibile e ragionevole motivo, la gara deserta».