L’ obbligo di effettuare il sopralluogo del sito dove avverrà l’ esecuzione dell’ appalto, imposto al gestore antecedente del contratto, che già conosce i luoghi, è ingiustificato e sproporzionato. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con l’ ordinanza n. 5280/2019 .
In un caso verificatosi, secondo l’ istante, il sopralluogo non poteva essere preteso per il precedente gestore del contratto anche in virtù dei chiarimenti forniti dalla stessa stazione appaltante che, correttamente, disapplicava le relative disposizioni del bando di gara. Il sopralluogo, quale attività di cognizione dello stato dei luoghi ai fini della formulazione di un’ offerta consapevole, in fatto è stato in ogni caso eseguito «nella forme della esecuzione in loco del precedente contratto, ma è mancata» si legge nell’ ordinanza, «la documentazione» resa in modo conforme «al modello di dichiarazione previsto dalla lex specialis, oltre che l’ effettuazione degli adempimenti formali a esso prodromici previsti dal disciplinare medesimo».
Di.Sa arriva a una colusione: poichè il precedente gestore era stato esonerato dall’ effettuare il sopralluogo direttamente dalla stessa stazione appaltante, doveva essere tutelato in ossequio al principio comuntario «relativo alla tutela del legittimo affidamento dell’ impresa che abbia tenuto una condotta conforme alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante ai fini dell’ interpretazione della disciplina di gara».