In Gazzetta il nuovo Codice Appalti, norme efficaci dal 1° luglio 2023

Il nuovo Codice Appalti è in Gazzetta, in vigore, ma non ancora efficace. È questa la formula che, come annunciato, darà ai professionisti e alle imprese un margine di tempo per l’adeguamento alle nuove norme.

Il nuovo Codice Appalti diventerà efficace a partire dal 1° luglio 2023, ma per alcune disposizioni è previsto un periodo transitorio più lungo.

Liberalizzazione dei contratti fino a 5,3 milioni di euro, riduzione dei livelli di progettazione, appalto integrato e tutela del Made in Italy sono alcune delle novità che diventeranno operative per le gare e gli avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023.

Gli obblighi sulla digitalizzazione saranno efficaci dal 2024. Per il BIM viene confermato l’obbligo dal 2025 per i nuovi lavori e per le opere su costruzioni esistenti di importo superiore a 1 milione di euro, come previsto dalle norme attuative del vecchio Codice Appalti.

Continuano a seguire le vecchie regole le procedure in corso, cioè quelle per cui i bandi o gli avvisi sono stati pubblicati prima del 1° luglio 2023, cioè la data in cui il nuovo Codice Appalti acquista efficacia.

Il nuovo Codice Appalti non si applica neanche alle gare del PNRR, che sono regolate da norme specifiche.

In generale, il nuovo Codice sancisce i princìpi della fiducia e del risultato in base ai quali, nel rispetto della trasparenza e della concorrenza, le Stazioni Appaltanti devono garantire l’affidamento del contratto e l’esecuzione nel minor tempo possibile avvalendosi del loro potere discrezionale.

Codice Appalti: affidamento diretto e procedura negoziata

Dal 1° luglio 2023, l’affidamento diretto sarà consentito per i lavori di importo inferiore a 150mila euro e per i servizi, compresi quelli di ingegneria, architettura e progettazione, di importo inferiore a 140mila euro.

Oltre questi importi, e fino alle soglie comunitarie, si potrà ricorrere alla procedura negoziata senza bando, consultando un numero di operatori via via crescente.

Per importi superiori alle soglie comunitarie (5,3 milioni di euro per i lavori), sarà obbligatorio bandire le gare d’appalto solo.

Appalto integrato e subappalto a cascata

Dal 1° luglio 2023 sarà sempre consentito l’appalto integrato, cioè l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Non ci saranno neanche limiti al subappalto.

Riduzione da 3 a 2 livelli di progettazione

Dal 1° luglio 2023 i livelli di progettazione scendono da 3 (progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo e progetto esecutivo) a 2 (progetto di fattibilità tecnico-economica e progetto esecutivo).

Scompare quindi il progetto definitivo e sarà possibile l’affidamento delle gare sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Per gli incarichi affidati prima del 1° luglio 2023, si continueranno a seguire le vecchie regole. Il nuovo Codice prevede inoltre che, in caso di appalto integrato, se l’incarico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico economica è stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la Stazione Appaltante può procedere all’affidamento congiunto della progettazione ed esecuzione dei lavori o sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica o sulla base del progetto definitivo.

Codice Appalti, il Made in Italy è un criterio premiale

Dal 1° luglio 2023, ai prodotti provenienti dall’Italia o dai Paesi membri dell’Unione Europea, sarà riconosciuto un punteggio aggiuntivo durante la valutazione dell’offerta.

Le Stazioni Appaltanti potranno indicare i criteri di approvvigionamento dei materiali per rispondere a standard di qualità più elevati.

RUP, da responsabile procedimento a responsabile progetto

L’acronimo RUP cambia significato: dal 1° luglio 2023 non sarà più Responsabile Unico del Procedimento, ma Responsabile Unico del Progetto. Dovrà assicurare il completamento degli interventi nei termini prestabiliti e potrà essere coadiuvato da responsabili di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione e affidamento.

Nuovo Codice Appalti e dissenso costruttivo

Dal 1° luglio 2023, i soggetti chiamati ad esprimere il proprio parere in Conferenza di Servizi non solo dovranno motivare il loro eventuale dissenso, ma dovranno formulare una proposta alternativa.

La valutazione di interesse archeologico dovrà avvenire contestualmente all’approvazione del progetto.

Revisione dei prezzi nel nuovo Codice Appalti

Dal 1° luglio 2023, nei contratti ci sarà una clausola di revisione dei prezzi obbligatoria, che scatterà automaticamente per variazioni dei costi maggiori del 5% dell’importo complessivo. La compensazione coprirà l’80% della variazione. Le variazioni saranno valutate con riferimento agli indici sintetici Istat.

Codice Appalti: illecito professionale e responsabilità delle Stazioni Appaltanti

Per evitare che le procedure si blocchino a causa dei contenziosi, il nuovo Codice Appalti agisce su due fronti.

Dal punto di vista dei professionisti e delle imprese, a partire dal 1° luglio 2023, l’illecito professionale sarà fatto valere solo a seguito di condanna definitiva, condanna di primo grado o misure cautelari.

Dal lato delle Stazioni Appaltanti, il Codice Appalti prevede che per determinare se c’è colpa grave, bisogna considerare solo la violazione di norme di diritto e regole di prudenza, perizia e diligenza, ma non il mancato riferimento a indirizzi giurisprudenziali o pareri delle autorità competenti.

Digitalizzazione, si parte dal 2024

Le norme sulla digitalizzazione del nuovo Codice Appalti diventeranno efficaci dal 1° gennaio 2024. È prevista l’istituzione di una banca dati con le informazioni sulle imprese, sempre consultabile.

BIM, dal 2025 per nuove costruzioni e opere su esistente sopra 1 milione di euro

Allineandosi con gli obblighi per l’utilizzo del BIM, già previsti dal DM 560/2017 e dal DM 312/2021, il nuovo Codice Appalti stabilisce che dal 1° gennaio 2025 dovranno essere utilizzati metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni:
– per la progettazione e la realizzazione di opere di nuova costruzione;
– per gli interventi sulle costruzioni esistenti di importo a base di gara superiore a 1 milione di euro.

Saranno esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Il personale delle Stazioni Appaltanti riceverà una formazione specifica e potrà ottenere un incentivo aggiuntivo: il Codice Appalti stabilisce infatti che il tetto dell’incentivo 2%, che normalmente non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo, potrà essere incrementato del 15%.

Nuovo Codice Appalti, Governo sicuro, operatori dubbiosi

Per il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il nuovo Codice Appalti è la soluzione per consentire la rapida realizzazione delle opere. “In Italia ci sono i professionisti del “no”, io lavoro per i “sì”: l’Italia ha bisogno di infrastrutture, di meno burocrazia, di più lavoro, di appalti più veloci. Mi spiace per i “signori del no” ha affermato in un’intervista rilasciata a “Il Giornale”.

Per Salvini, i “signori del no” sarebbero tutti i soggetti che hanno criticato il nuovo Codice Appalti o espresso dei dubbi oltre l’apprezzamento generale.

Nei giorni scorsi, l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha giudicato troppo alte le soglie per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate introdotte dal nuovo Codice Appalti.

Anche l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha espresso dubbi sulla concorrenza, mentre Ingegneri e Architetti hanno bocciato la scarsa attenzione alla progettazione e i sindacati e Unionsoa hanno chiesto un periodo transitorio più lungo.

 

edilportale

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