Il credito d’imposta si applica sia ai beni materiali (macchinari), sia a quelli immateriali (software), nel limite massimo dei costi ammissibili: 2 milioni di euro per i macchinari, 1 milione di euro per i software.
Industria 4.0: incentivi potenziati
Si tratta di spese che fino a due anni fa erano incentivati con il super-ammortamento. Significa che i beni acquistati non devono necessariamente essere fra le tecnologie 4.0 inserite negli allegati A e B della legge 232/2016. Né ci sono altri requisiti relativi a tipologie specifiche di beni compresi nell’incentivo, solo la previsione che siano:“ destinati dall’impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell‘articolo 18 della legge 81/2017“.
Si tratta della norma che regolamenta lo smart working e che prevede il «il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa». Quindi, per applicare l’incentivo, gli strumenti tecnologici devono essere destinati allo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Come detto si tratta di una norma inserita in Legge di Stabilità, che entrerà in vigore il prossimo gennaio 2021. La manovra ha da pochi giorni iniziato l’iter parlamentare, in commissione Bilancio alla Camera. Quindi, le norme potrebbero essere modificate in sede di esame parlamentare.
In ogni caso, la disposizione, come ora formulata, prevede che l’agevolazione si applichi per gli acquisti effettuati a partire dallo scorso 16 novembre 2020. Quindi, se non interverranno modifiche, il credito d’imposta potrà essere utilizzato con questa retroattività.