Interventi di Superbonus: stretta fiscale sulle plusvalenze

Niente proroga dell’orizzonte temporale ma questo non significa che il Governo si sia dimenticato del superbonus. All’interno del disegno di legge di Bilancio 2024 in discussione in Parlamento sono presenti alcune disposizioni che faranno certamente discutere.

Disegno di Legge di Bilancio 2024

L’attuale bozza di disegno di legge di Bilancio 2024 è costituita da 91 articoli e 4 allegati:

SEZIONE I

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

  • ART. 1. (Risultati differenziali del bilancio dello Stato)

TITOLO II MISURE PER SOSTENERE IL POTERE DI ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

  • ART. 2. (Misure per il sostegno degli indigenti e per gli acquisti di beni di prima necessità – Carta «Dedicata a te»)
  • ART. 3. (Mutui prima casa)
  • ART. 4. (Contributo straordinario per il primo trimestre 2024 ai titolari di bonus sociale elettrico)

TITOLO III RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E MISURE IN MATERIA DI RINNOVO DEI CONTRATTI DEL PUBBLICO IMPIEGO

CAPO I RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE

  • ART. 5. (Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti)
  • ART. 6. (Misure fiscali per il welfare aziendale)
  • ART. 7. (Detassazione dei premi di risultato)
  • ART. 8. (Riduzione del Canone RAI e ammodernamento e sviluppo infrastrutturale delle reti del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale)
  • ART. 9. (Detassazione del lavoro notturno e festivo per i dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

CAPO II MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO E DI RINNOVO DEI CONTRATTI

  • ART. 10. (Rifinanziamento del fondo CCNL per il personale pubblico per il triennio 2022-2024)

TITOLO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE

CAPO I MISURE IN MATERIA DI ENTRATE E DI CIRCOLAZIONE DEI BENI E DEI VALORI NOMINALI

  • ART. 11. (Misure in materia di imposte)
  • ART. 12. (Rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni negoziate e non negoziate nei mercati regolamentati)
  • ART. 13. (Disposizioni per l’agevolazione della circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni)
  • ART. 14. (Tax credit cinema)
  • ART. 15. (Misure per l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato)
  • ART. 16. (Modifiche al regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti)

CAPO II MISURE PER LA LOTTA ALL’EVASIONE

  • ART. 17. (Misure di contrasto all’evasione nel settore del lavoro domestico)
  • ART. 18. (Modifiche alla disciplina fiscale sulle locazioni brevi e sulle plusvalenze in caso di cessione a titolo oneroso di beni immobili)
  • ART. 19. (Imposta sul valore aggiunto sulle cessioni di beni per i soggetti domiciliati e residenti fuori dell’Unione europea)
  • ART. 20. (Adeguamento delle esistenze iniziali dei beni di cui all’articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)
  • ART. 21. (Misure in materia di variazione dello stato dei beni)
  • ART. 22. (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)
  • ART. 23. (Misure di contrasto all’evasione e razionalizzazione delle procedure di compensazione dei crediti e di pignoramento dei rapporti finanziari)

CAPO III MISURE IN MATERIA DI ASSICURAZIONI

  • ART. 24. (Misure in materia di rischi catastrofali)
  • ART. 25. (Istituzione del fondo di garanzia assicurativo dei rami vita)

TITOLO V LAVORO, FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE SOCIALI

CAPO I LAVORO E POLITICHE SOCIALI

  • ART. 26. (Modifiche alla determinazione del valore della pensione in caso di accesso alla pensione di vecchiaia di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201)
  • ART. 27. (Misure in materia di riscatto dei periodi non coperti da retribuzione e di adempimenti relativi a obblighi contributivi)
  • ART. 28. (Disposizioni in materia di regime previdenziale nel settore dell’intermediazione nel commercio)
  • ART. 29. (Rideterminazione indicizzazione pensioni per l’anno 2024)
  • ART. 30. (Misure di flessibilità in uscita)
  • ART. 31. (Indennità di discontinuità reddituale – ISCRO)
  • ART. 32. (Adeguamento delle speranze di vita)
  • ART. 33. (Modifica della misura dell’indennità di malattia della gente di mare)
  • ART. 34. (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)
  • ART. 35. (Misure in materia di ammortizzatori sociali mediante utilizzi del Fondo sociale per occupazione e formazione)

CAPO II FAMIGLIA, PARI OPPORTUNITÀ E POLITICHE DI INTERVENTO IN MATERIA SOCIALE

  • ART. 36. (Incremento della misura di supporto per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido)
  • ART. 37. (Misure in materia di congedi parentali)
  • ART. 38. (Decontribuzione delle lavoratrici con figli)
  • ART. 39. (Esclusione titoli di Stato dal calcolo ISEE)
  • ART. 40. (Misure in materia sociale)

CAPO III DISABILITÀ

  • ART. 41. (Fondo Unico per l’inclusione delle persone con disabilità)

TITOLO VI SANITÀ

CAPO I MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO

  • ART. 42. (Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)
  • ART. 43. (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)
  • ART. 44. (Rideterminazione dei tetti della spesa farmaceutica)
  • ART. 45. (Modifiche alle modalità di distribuzione dei medicinali)
  • ART. 46. (Misure per l’abbattimento delle liste d’attesa)
  • ART. 47. (Aggiornamento del tetto di spesa per gli acquisti di prestazioni sanitarie da privati)
  • ART. 48. (Proroga del finanziamento delle quote premiali in sanità)
  • ART. 49. (Finanziamento per aggiornamento dei LEA)
  • ART. 50. (Contributo al servizio sanitario nazionale)
  • ART. 51. (Ulteriori misure in materia di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e dell’assistenza territoriale)

TITOLO VII CRESCITA E INVESTIMENTI

CAPO I MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

  • ART. 52. (Misure a sostegno del credito alle esportazioni)
  • ART. 53. (Modifica copertura credito d’imposta Zes unica del Mezzogiorno)
  • ART. 54. (Prestiti cambiari PMI agricole operanti nel settore ortofrutticolo)
  • ART. 55. (Misure in favore delle imprese)

CAPO II MISURE PER IL POTENZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E DELLA RICERCA NONCHÉ INTERVENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DI CULTURA

  • ART. 56. (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)
  • ART. 57. (Norma su fondi investimenti e nuovi interventi)
  • ART. 58. (Rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche)
  • ART. 59. (Programmazione da parte delle pubbliche amministrazioni degli investimenti e operazioni finanziabili mediante mutui concessi dalle organizzazioni e istituzioni internazionali e comunitarie a favore della Repubblica italiana)
  • ART. 60. (Investimenti INAIL in edilizia sanitaria)
  • ART. 61. (Enti di ricerca non vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca)
  • ART. 62. (Borse di studio per l’Erasmus italiano)
  • ART. 63. (Disposizioni in materia di innovazione digitale nei settori dell’informazione e dell’editoria)
  • ART. 64. (Agenda SUD)
  • ART. 65. (Misure in materia di beni culturali)

TITOLO VIII MISURE PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE

CAPO I MISURE PER LA DIFESA NAZIONALE

  • ART. 66. (Concorso delle Forze armate per Strade sicure 2024-2025 e stazioni sicure 2024)

CAPO II MISURE PER L’IMMIGRAZIONE

  • ART. 67. (Misure in materia di immigrazione)

TITOLO IX GIUSTIZIA

  • ART. 68. (Misure in materia di magistratura onoraria)

TITOLO X MISURE PER LA PARTECIPAZIONE DELL’ITALIA ALL’UNIONE EUROPEA E A ORGANISMI INTERNAZIONALI

CAPO I MISURE IN MATERIA DI DIPLOMAZIA DELLA CRESCITA

  • ART. 69. (Fondo italiano per la cooperazione orizzontale per l’Africa)

CAPO II MISURE IN FAVORE DELL’UCRAINA

  • ART. 70. (Partecipazione dello Stato italiano al programma della Banca europea per gli investimenti a supporto dell’Ucraina)
  • ART. 71. (Rifinanziamento della European Peace Facility e del NATO Innovation Fund)
  • ART. 72. (Fondo per le attività connesse alla protezione temporanea delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina)

TITOLO XI MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE

  • ART. 73. (Programma di mitigazione strutturale della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici)
  • ART. 74. (Misure per garantire la prosecuzione delle attività amministrative delle strutture commissariali e degli uffici speciali per la ricostruzione)
  • ART. 75. (Credito di imposta e finanziamenti bancari agevolati per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023)
  • ART. 76. (Fondo per le emergenze in agricoltura)

TITOLO XII ENTI TERRITORIALI

CAPO I REGIONI

  • ART. 77. (Norme per l’attuazione degli accordi con la Regione Siciliana e le Province Autonome di Trento e Bolzano)
  • ART. 78. (Sospensione delle quote capitale delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)
  • ART. 79. (Ripiano disavanzo)
  • ART. 80. (Risorse per investimenti Regioni a statuto ordinario)

CAPO II ENTI LOCALI

  • ART. 81. (Patti con i Comuni)
  • ART. 82. (Sostegno finanziario per enti al termine della procedura di dissesto finanziario)
  • ART. 83. (Contributi progettazione enti locali)
  • ART. 84. (Interventi per il Giubileo)
  • ART. 85. (Rimodulazione fondo di solidarietà comunale)
  • ART. 86. (Fondo Speciale Equità Livello dei Servizi)
  • ART. 87. (Misure in favore di piccoli comuni, aree interne e aree territoriali svantaggiate)

TITOLO XIII DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E FINALI

CAPO I FONDI

  • ART. 88. (Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi – parte corrente e conto capitale)
  • ART. 89. (Fondo per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso)

CAPO II REVISIONE DELLA SPESA

  • ART. 90. (Misure in materia di revisione della spesa)

CAPO III ENTRATA IN VIGORE

  • ART. 91. (Entrata in vigore)

Ecco gli allegati:

  • Allegato I (Articolo 1, comma 1) (importi in milioni di euro)
  • Allegato II Articolo 11, comma 3 (Incremento della tariffa oraria delle prestazioni aggiuntive per il personale medico e per il personale del comparto sanità operante nelle Aziende e negli Enti del SSN)
  • Allegato III Articolo 26 (Norma adeguamento aliquote rendimento gestioni previdenziali)
  • Allegato IV Articolo 52, comma 5 (Garanzie concesse dalla SACE S.p.A a condizioni di mercato e garanzia green)

Superbonus e plusvalenze

L’art. 18 del ddl di Bilancio modifica, tra le altre cose, l’art. 67 del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevedendo che debbano essere considerati redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente, anche:

le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che si siano conclusi da non più di cinque anni all’atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo”.

Sostanzialmente, chi ha realizzato un intervento di superbonus su un immobile, se questo immobile sarà venduto entro 5 anni dalla conclusione dei lavori, la plusvalenza sarà considerata un reddito diverso tassabile.

Fanno esclusione gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a cinque anni, per la maggior parte di tale periodo.

Sempre l’art. 18 del ddl di Bilancio 2024 modifica l’art. 68, comma 1 del TUIR in questo modo:

Le plusvalenze di cui alle lettere a) e b)a), b) e b-bis)del comma 1 dell’articolo 67 sono costituite dalla differenza tra i corrispettivi percepiti nel periodo di imposta e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo. Per gli immobili di cui alla lettera b)b) e b-bis)del comma 1 dell’articolo 67 acquisiti per donazione si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante. Per gli immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, ai fini della determinazione dei costi inerenti al bene non si tiene conto di quelli relativi agli interventi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, agevolati nella misura del 110 per cento e per i quali il beneficiario abbia esercitato le opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Per i medesimi immobili di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell’articolo 67, acquisiti o costruiti, alla data della cessione, da oltre cinque anni, il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, determinato ai sensi dei periodi precedenti, è rivalutato in base alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Alle plusvalenze realizzate si può applicare l’imposta, sostitutiva dell’imposta sul reddito (art. 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005, n. 266). Tali disposizioni si applicano a decorrere dalle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Le eventuali maggiori entrate affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere destinate, anche mediante riassegnazione, sulla base del monitoraggio periodico dei relativi versamenti, al «Fondo per la riduzione della pressione fiscale» di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

Misure in materia di variazione dello stato dei beni

Altra disposizione che riguarda gli interventi di superbonus è contenuta nell’art. 21 del ddl di Bilancio 2024 con il quale viene previsto che l’Agenzia delle entrate, con riferimento alle unità immobiliari oggetto degli interventi che hanno avuto accesso alle detrazioni di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio, verifica, sulla base di specifiche liste selettive elaborate con l’utilizzo delle moderne tecnologie di interoperabilità e analisi delle banche dati, se sia stata presentata, ove prevista, la dichiarazione di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, anche ai fini degli eventuali effetti sulla rendita dell’immobile presente in atti nel catasto dei fabbricati.

Nei casi oggetto di verifica per i quali non risulti presentata la dichiarazione, l’Agenzia delle entrate può inviare al contribuente apposita comunicazione ai sensi dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

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