Interventi Superbonus: le condizioni necessarie per la cessione del credito

Dopo la pubblicazione della nuova Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 settembre 2023 n. 27/E, ANCE ha aggiornato il prospetto sull’utilizzo delle detrazioni per interventi Superbonus, specificando a quali condizioni è possibile utilizzare ancora le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio, ovvero sconto in fattura e cessione del credito.

Superbonus e cessione del credito: le condizioni di utilizzo

I continui cambi normativi legati all’agevolazione istituita con l’art. 119 del decreto Rilancio hanno reso complicata la fruizione dei benefici fiscali, ancor di più con l’arrivo delle modifiche previste dal D.L. n.176/2022 (c.d. “Decreto Aiuti-quater”), ma soprattutto dal D.L. n. 11/2023 (c.d. “Decreto Cessioni” o “Decreto Blocca Cessioni”), convertito con legge n. 38/2023, che ha posto dei paletti severi nell’utilizzo delle opzioni alternative alla detrazione diretta per le spese sostenute, ovvero cessione del credito e sconto in fattura.

Un quadro già di non semplice lettura, considerate le diverse tipologie di beneficiari, le differenti aliquote di detrazione e le scadenze previste. A questo si è aggiunta l’opportunità o meno di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura, secondo le condizioni previste. Vediamo quali.

Superbonus in condominio: quando e come la cessione del credito

Via libera a cessione del credito e sconto in fattura per lavori in condominio al ricorrere di queste condizioni:

  • delibera dei lavori prima del 19 novembre 2022 e CILAS al 31 dicembre 2022;
  • delibera dei lavori tra il 19 e il 24 novembre 2022 e CILAS al 2 novembre 2022;
  • richiesta titolo abilitativo al 31 dicembre 2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

In questo caso l’aliquota di detrazione spettante è al 110%, con termine ultimo per il sostenimento delle spese entro il 31 dicembre 2023.

Se invece non ricorrono le condizioni precedenti si prevede:

  • aliquota al 90% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
  • aliquota al 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicebre 2024;
  • aliquota al 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

In tutti e tre casi, si possono utilizzare sconto in fattura o cessione del credito alle seguenti condizioni:

  • delibera dei lavori e CILAS al 16 febbraio 2023;
  • richiesta del titolo abilitativo al 16 febbraio 2023 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione

Mini condomini e Superbonus

Nel caso di “mini condomini” con stesso proprietario, ok al 110% e a cessione del credito/sconto in fattura se ricorrono queste condizioni:

  • CILAS al 25 novembre 2022;
  • richiesta titolo abilitativo al 31 dicembre 2022 in caso di interventi di demolizione e ricostruzione

Anche in questo caso le spese vanno sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Se invece non ricorrono le condizioni precedenti si prevede:

  • aliquota al 90% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023;
  • aliquota al 70% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicebre 2024;
  • aliquota al 65% per le spese sostenute tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

In tutti e tre casi è richiesta come condizione per usufruire della cessione e dello sconto in fattura la CILAS al 16 febbraio 2023.

Superbonus e unifamiliari: le condizioni per la cessione del credito

Superbonus 110% e con cessione/sconto in fattura per interventi su edifici unifamiliari e unità indipendenti in edifici plurifamiliari, a condizione che almeno il 30% dell’intervento sia stato eseguito entro il 30 settembre 2022 e i lavori vengano ultimati entro il 31 dicembre 2023.

Diversamente, il Superbonus spetta al 90% per interventi con spese sostenute tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023, con possibilità di cessione del credito/sconto in fattura solo se la CILAS è stata presentata entro il 16 febbraio 2023.

La detrazione spetta alle seguenti condizioni:

  • il beneficiario è proprietario/titolare di altro diritto reale sull’unità;
  • l’unità è l’abitazione principale del proprietario/titolare di altro diritto reale;
  • il beneficiario ha un quoziente familiare inferiore a 15mila euro.

Superbonus per ONLUS, APV e ODV

Due diversi regimi per Onlus, APS e ODV. La discriminante risiede nel possesso o meno dei requisiti previsti dal comma 10-bis dell’art. 119 del D.L. Rilancio.

Qualora si possiedano, il Superbonus continua a essere utilizzabile al 110% per spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, con la possibilità di utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito a condizione che:

  • l’ente risulti costituito al 17 febbraio 2023;
  • i requisiti del comma 10-bis siano sussistenti all’avvio dei lavori o al sostenimento delle spese, e sino all’ultimo periodo di imposta di fruizione.

In assenza dei requisiti, il 110% e le opzioni dell’art. 121 sono utilizzabili per spese sostenute al 31 dicembre 2023 e a condizione che:

  • sia stata presentata la CILAS al 25 novembre 2022;
  • sia stato richiesto il titolo abilitativo al 31 dicembre2022 in caso di interventi di demoricostruzione.

Diversamente, se non ricorrono le condizioni precedenti, la cessione e lo sconto saranno utilizzabili solo se l’ente è stato costituito entro il 17 febbraio 2023 e con le seguenti limitazioni:

  • detrazione al 90% per spese sostenute nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2023;
  • detrazione al 70% per spese sostenute nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2024;
  • detrazione al 65% per spese sostenute nel periodo 1°gennaio – 31 dicembre 2025.

IACP e Superbonus

Per interventi su IACP, il Superbonus spetta al 110% per interventi sostenuti entro il 31 dicembre 2023, a condizione che almeno il 60% sia stato eseguito entro il 30 giugno 2023. Diversamente esso si considera concluso proprio in questa data.

In entrambi i casi, si può utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura a condizione che l’ente risulti costituito al 17 febbraio 2023.

Superbonus per interventi in aree colpite dal Sssma

Infine, semaforo verde alla massima detrazione fino al 31 dicembre 2025 e con l’utilizzo delle opzioni alternative senza limitazioni nel caso di interventi Superbonus eseguiti in edifici colpiti da eventi sismici.

 

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