Invertire le buste non invalida la procedura di gara a condizione, però, che si tratti di una gara al massimo ribasso e la violazione riguardi la busta contenente la documentazione amministrativa.
Il Consiglio di stato ha capovolto il giudizio di primo grado che aveva accettato il ricorso, ritenendo che l’inversione dell’apertura delle buste, andasse contro il principio di trasparenza dell’azione amministrativa.
Questo però succede soltanto quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
I giudici, dunque, hanno stabilito un preciso ordine di apertura delle buste: prima la busta amministrativa; quindi la busta contenente l’offerta tecnica; infine la busta contenente l’offerta economica.
In conclusione, quindi, mentre l’inversione che interessa i profili economici e quelli tecnici, altera inesorabilmente la regolarità della procedura, ciò non accade nel caso in cui l’inversione riguardi l’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa.