La carica del Rup deve essere accertata di volta in volta. Di conseguenza, gli atti di gara devono essere approvati dai componenti della commissione giudicatrice.
L’Art. 77 dice che i commissari non possono svolgere più funzioni, più cariche contemporaneamente, relative al contratto loro affidato, e che il Rup, appunto, deve essere designato per ogni singola procedura.
Questo permette di avere una funzione di garanzia per i concorrenti e inoltre l’aver approvato gli atti di gara, denota che vi è stata un’analisi preventiva e positiva.