Nel caso di contrasto tra bando e lex specialis, qual è la disposizione a cui i concorrenti devono fare riferimento? A chiarire la questione è il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7573/2022, che riporta una precisa gerarchia delle fonti della documentazione di gara.
Il bando di gara ha le seguenti funzioni:
- rende edotti i potenziali interessati dell’intendimento della stazione appaltante di contrattare;
- scolpisce le “regole fondamentali” della procedura evidenziale;
- predefinisce l’oggetto del contratto e le relative prestazioni.
È, perciò, anzitutto nel bando di gara che devono essere con precisione individuati i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnica ed economica che gli operatori economici devono possedere per l’accesso alla procedura concorrenziale.
L’insieme delle regole fondamentali di gara, la c.d. lex specialis della selezione, può essere ricavato anche dagli atti “allegati” al bando, capitolato speciale l’appalto e/o disciplinare di gara.
Ne discende che è proprio il bando di gara a rappresentare il documento fondamentale del procedimento di evidenza pubblica.
Di.sa. specifica che il bando, il disciplinare e il capitolato hanno ciascuno una propria autonomia e una propria funzione:
- il bando fissa le regole di gara;
- il disciplinare disciplina in particolare i dettagli procedimentali;
- il capitolato (eventualmente) integra le disposizioni del bando, di norma con particolare riferimento agli aspetti tecnici.