La nomina della Commissione può essere impugnata solo dopo l’approvazione delle operazioni di gara!La ricorrente impugna la delibera di nomina della nuova commissione giudicatrice, dopo Sentenza del Tar che ha annullato, per illegittimità derivata, l’aggiudicazione definitiva precedentemente disposta dalla medesima stazione appaltante, disponendo la rinnovazione dell’intero procedimento di gara, a partire dalla nomina della commissione.
Tar Veneto, Sez. III, 30/10/2019 n. 1173 dichiara inammissibile il ricorso con le seguenti motivazioni.Secondo la prevalente giurisprudenza, condivisa dal Collegio, nelle gare pubbliche l’atto di nomina della Commissione giudicatrice, al pari degli atti da questa compiuti nel corso del procedimento, non produce di per sé un effetto lesivo immediato, e comunque tale da implicare l’onere dell’immediata impugnazione nel prescritto termine decadenziale.
La nomina dei componenti della Commissione può essere impugnata dal partecipante alla selezione, che la ritenga illegittima solo nel momento in cui, con l’approvazione delle operazioni concorsuali, si esaurisce il relativo procedimento amministrativo e diviene effettivamente riscontrabile la lesione della sfera giuridica dell’interessato (cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V 9 gennaio 2019 n. 193; sez.. III, 11 maggio 2018 n. 2835, sez. V 16 gennaio 2015 n. 92): prima di quel momento la lesione non può dirsi né certa né attuale, ben potendo la Commissione giudicatrice, la cui legittima composizione è messa in dubbio dal concorrente, valutare favorevolmente la sua offerta.
L’azione di annullamento proposta avverso l’atto di nomina della Commissione giudicatrice deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per originaria carenza d’interesse poiché proposta contro un atto privo di immediata e autonoma efficacia lesiva.