Legittima la richiesta di revisione dei prezzi da parte dell’aggiudicatario per eventi sopravvenuti e imprevedibili. Il diritto alla revisione dei prezzi, infatti, inteso come diritto alla rinegoziazione degli stessi, consegue alla sopravvenienza di fattori imprevedibili che hanno alterato l’originario equilibrio sinallagmatico. È onere dell’aggiudicatario compulsare la stazione appaltante, rappresentando e documentando le proprie sopraggiunte necessità, di aspirare ad un diverso bilanciamento delle reciproche posizioni economiche, che verranno valutate avuto riguardo alla comparazione con l’interesse pubblico alla qualità della fornitura. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 7859/2019.
L’operatore economico deve provare la sussistenza di eventuali circostanze imprevedibili, che abbiano determinato aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d’opera (non riconducibili alle mere oscillazioni dei prezzi al consumo determinati dall’Istat). La stazione appaltante, deve effettuare un bilanciamento tra l’interesse dell’aggiudicatario alla revisione e l’interesse pubblico connesso sia al risparmio di spesa, sia alla regolare esecuzione del contratto aggiudicato.
Di.Sa ricorda che il Consiglio di Stato, già in passato, ha chiarito che «la finalità dell’istituto è, da un lato quella di salvaguardare l’interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi alle pubbliche amministrazioni non siano esposte col tempo al rischio di una diminuzione qualitativa, a causa dell’eccessiva onerosità sopravvenuta delle prestazioni stesse, e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, dall’altro di evitare che il corrispettivo del contratto di durata, subisca aumenti incontrollati nel corso del tempo tali da sconvolgere il quadro finanziario sulla cui base è avvenuta la stipulazione del contratto»