La legge 120 sulle semplificazioni all’articolo 4, al comma 1, afferma che se la stipula del contratto di appalto o di concessione non viene fatta entro 60 giorni dall’aggiudicazione, il dirigente preposto ne risponde sia sotto il profilo disciplinare che di responsabilità per danno erariale.
Nel testo della legge si evince che la stipulazione del contratto di appalto o di concessione deve avere luogo, anziché «ha luogo», entro 60 giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione (salvo diverso termine previsto nel bando o nell’invito a offrire, ovvero l’ipotesi di differimento). Inoltre la mancata firma del contratto nei termini previsti, deve essere legittimata con preciso riferimento all’interesse della stazione appaltante e all’interesse nazionale, alla attenta esecuzione del contratto.
Di.Sa precisa però che nell’art. 21 della legge 120, si legge che vi è un limite alla responsabilità per danno erariale e cioè esso si ha solo nel caso in cui l’avvenuta creazione del danno scaturita dalla condotta del soggetto agente, sia stata attuata con dolo.
Di.Sa afferma anche che deve essere però fatto salvo quanto previsto dai commi 9 e 11 dell’art. 32 del codice, in merito sia al termine minimo che deve essere rispettato dal momento in cui avviene l’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione nonché in merito alla domanda cautelare.