La Commissione gara legittima la partecipazione del Dirigente scolastico come RUP(Responsabile Unico di Procedimento). Precisiamo che l’incompatibilità tra le due cariche non è automatica e deve essere comprovata.
Sulla base dell’assunto che “la nomina del RUP a membro della commissione di gara è valutata con riferimento alla singola procedura”, il TAR ha respinto la censura ricordando anche una pronuncia del TAR per il Lazio, la quale ha affermato che nel momento in cui la stazione appaltante è un Istituto di istruzione, deve indurre a ritenere legittima la partecipazione alla Commissione di gara del dirigente scolastico che ha anche assunto la veste di R.U.P.
Secondo la decisione del Consiglio di Stato n. 819/2019 “Non emerge infatti alcuna ragione sistematica per riferire la ragione di incompatibilità a un incarico anteriore nel tempo in ragione delle preclusioni che – quand’anche sussistenti – deriveranno solo dall’assunzione di un incarico posteriore”.
Infine, si deve osservare che il capitolato tecnico è stato redatto in conformità al progetto presentato dall’Istituto, pertanto, non è corretto afferire che il dirigente scolastico ha approntato il disciplinare di gara, essendosi invece limitato ad adottare la determina di indizione della procedura di acquisto tramite richiesta di offerta.
In conclusione, il ruolo di Presidente della Commissione, svolto dal dirigente scolastico non è idoneo a compromettere l’obiettività delle valutazioni in ordine alle offerte presentate.