Colui il quale, sia venuto a conoscenza di una gara e che abbia presentato la propria offerta, è legittimamente escluso dalla stazione appaltante, perché nella procedura negoziata la maggiore rapidità è dovuta al numero dei partecipanti, che deve essere limitato. Il Consiglio di Stato, però, ha sancito la legittimità dell’esclusione dell’impresa che, pur non invitata, ha tuttavia presentato un’offerta in una procedura negoziata.
La procedura negoziata si distingue dalle ordinarie procedure di affidamento, perché è l’amministrazione ad avviare il dialogo con il singolo operatore economico attraverso la lettera di invito individuale. Come normalmente accade, è l’operatore economico a proporsi con la domanda di partecipazione in adesione al bando di gara. Quindi consentire ad ogni operatore economico, non invitato dall’amministrazione di presentare la propria offerta significa, ribaltare la sequenza descritta e ripristinare l’ordinarietà.
Poiché non si può immaginare a priori quanti operatori possano venire a conoscenza della procedura ed avere interesse a prendervi parte, ne consegue che una procedura ipotizzata come di rapida conclusione finirebbe con il richiedere tempi molto lunghi. Secondo il Consiglio di Stato bisogna leggere insieme due regole, infatti, ora è previsto che la rotazione abbia ad oggetto “gli inviti e gli affidamenti”: si vuole, cioè, che l’alternanza tra gli operatori economici avvenga proprio e nel momento della scelta di coloro che dovranno essere invitati a partecipare alla procedura di gara. Pertanto l’introduzione dell’eccezione per l’operatore non invitato che sia, però, venuto a conoscenza della procedura e abbia interesse a prendervi parte, introdurrebbe una inevitabile distonia rispetto al descritto impianto normativo.
Va detto però che circa un anno prima, il Consiglio di Stato aveva riconosciuto il diritto dell’impresa, non invitata alla gara, di parteciparvi ugualmente se venuta a conoscenza della gara. Quindi sulla base del vecchio codice appalti, se è vero che un operatore economico non può vantare alcun diritto ad essere invitato a partecipare a tale tipo di gara in ragione del potere riconosciuto all’amministrazione di nominare e invitare gli operatori economici idonei, allo stesso tempo non può essergli negato, soprattutto se si ritenga in possesso dei requisiti di partecipazione previsti dalla legge di gara, di presentare la propria offerta.