Il TAR Lombardia con la sentenza del 5 luglio 2024, n. 2077, sostiene che l’omessa indicazione dei costi della manodopera nella lex specialis di gara non è motivo di illegittimità dell’intera procedura, perché non implica l’impossibilità da parte dell’operatore economico di formulare un’offerta.

Il costo rappresenta infatti soltanto una mera stima non vincolante per i concorrenti e che è suscettibile tutt’al più di esclusione del concorrente quando si sia in presenza di violazioni sui minimi salariali.

L’art. 110 comma 5 del Codice dei contratti, recita che “La stazione appaltante esclude l’offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l’offerta è anormalmente bassa in quanto: d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 41, comma 13”.

La norma evidenzia che il giudizio di anomalia del costo del personale è interno all’offerta in quanto comporta il confronto tra il costo del personale offerto e quello indicato dai CCNL e dalle tabelle ministeriali.

Ne consegue che l’indicazione dei costi della manodopera nel bando ad opera della stazione appaltante ha valore meramente indicativo e la sua omissione non comporta l’impossibilità di presentare un’offerta, avendo carattere inderogabile solo il mancato rispetto dei CCNL applicabili e delle tabelle ministeriali negli altri casi.

Di.sa. afferma, in definitiva, che l’omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nel bando non permette di sottoporre a riduzione senza limiti la spesa di personale e quindi non costituisce vizio idoneo a travolgere l’intera gara, ma può costituire solo vizio dell’offerta che abbia indicato le spese del personale non rispettose dei livelli salariali applicabili al caso di specie.

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