Quando è stato pubblicato il del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), è stata trattata in modi differenti l’omessa indicazione separata degli oneri per la sicurezza. Ci sono state sentenze che hanno promosso l’esclusione e altre il soccorso istruttorio.
E ‘ intervenuta ora una nuova sentenza del Consiglio di Stato, la n. 5210 del 28 agosto 2020 con interessanti spunti sull’argomento.
Si è presentato un caso in cui il concorrente era stato escluso per non avere indicato nel modello dell’offerta economica gli oneri per la sicurezza, pur essendo stati però indicati nel modello attinente ai giustificativi preventivi messo a punto dalla stazione appaltante. I giudici del Consiglio di Stato, successivamente hanno riconosciuto che nel caso di specie, il ricorrente non ha evitato di indicare l’ammontare degli oneri della sicurezza, ma diciamo che non li ha specificamente evidenziati (come di regola) nel corpo della propria offerta economica. Però – in considerazione del fatto che la lex specialis legittimava alla allegazione dei c.d. giustificazioni preventive (rilevanti in caso di emergente anomalia della proposta negoziale) – ne ha affidato la specificazione alla busta separata atta a fornire, per l’eventualità, i relativi chiarimenti.
Di.Sa ritiene che si tratta di mera irregolarità e non di insufficienza dell’offerta, quindi non si giustifica la rigidità della preclusione. La commissione avrebbe dovuto, prima di attuare l’esclusione, procedere alla apertura della busta D e verificare la documentazione.