L’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) ha, recentemente, inviato al Senato della Repubblica italiana, alla Camera dei Deputati ed al Presidente del Consiglio dei Ministri una segnalazione avente ad oggetto la normativa sui limiti di utilizzo del subappalto.

Segnalazione Antitrust

Nella segnalazione l’AGCM precisa che nella propria riunione del 27 ottobre 2020, ha svolto alcune considerazioni in merito alla normativa relativa all’istituto del subappalto e, in particolare, alle disposizioni che ne disciplinano i limiti dì utilizzo (articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016).

Articolo 105 del Codice dei contratti pubblici

L’articolo 105, comma 2, del Codice dei contratti pubblici dispone che l’eventuale subappalto non può superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture, fatto salvo quanto previsto dal comma 5; tale soglia ·massima è stata temporaneamente (fino al 31 dicembre 2020 innalzata al 40% dal decreto-legge n. 32/2019, per far fronte· ad alcune delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nella procedura di infrazione avviata, nel gennaio 2019, contro lo Stato italiano.

Attuali limiti di utilizzo del subappalto

Nella segnalazione, l’AGCM ritiene che eventuali limiti all’utilizzo del subappalto dovrebbero essere proporzionati all’obiettivo di interesse generale che si intende perseguire e giustificarsi in relazione al caso concreto sullabase di criteri ben definiti e motivati dalla stazione appaltante in sede di gara.

Conclusioni dell’Antitrust

Nelle conclusione, poi, l’AGCM ritiene che, considerata la giurisprudenza euro-unitaria intervenuta sul punto, sia opportuna una modifica normativa volta a:

  • eliminare la previsione generale e astratta di una soglia massima di affidamento subappaltabile;
  • prevedere l’obbligo in capo agli offerenti, che intendano ricorrere al subappalto, di indicare in sede di gara la tipologia e la quota parte di lavori in subappalto, oltre all’identità dei subappaltatori;
  • consentire alle stazioni appaltanti di introdurre, tenuto conto dello specifico contesto di gara, eventuali limiti all’utilizzo del subappalto che siano proporzionati rispetto agli obiettivi di interesse generale da perseguire e adeguatamente motivati in considerazione della struttura del mercato interessato, della natura delle prestazioni o dell’identità dei subappaltatori.

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