Cessione del credito, nessuna responsabilità in più per chi acquista dalla banca

Quella che a suo tempo è stata ribattezzata impropriamente come “quarta cessione del credito“, ovvero la cessione effettuata dalle banche in favore di propri correntisti, porta con sé alcuni vantaggi, in termini di responsabilità e adempimenti. La conferma arriva dalla Circolare del’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022, n. 33/E, che dedica una parte del provvedimento alle modifiche alla disciplina delle opzioni per la cessione o per lo sconto in tema di cedibilità ai “correntisti”.

Cessione del credito ai correntisti: le precisazioni del Fisco

Sul punto, il Fisco ricorda la modifica introdotta dall’articolo 14, comma 1, lettera b), del D.L. n. 50/2022 (decreto Aiuti) all’articolo 121 del decreto Rilancio, che ha previsto la facoltà per banche e società appartenenti ad un gruppo bancario di effettuare sempre una cessione a favore dei propri correntisti – anche se non è esaurito il numero delle possibili cessioni – senza facoltà di ulteriore cessione. In sede di conversione del decreto Aiuti, l’articolo 14, comma 1, lettera b), è stato sostituito e nella vigente versione prevede che alle banche sia sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Inoltre, come previsto dal comma 1-bis, le nuove disposizioni si applicano anche alle cessioni o agli sconti in fattura comunicati all’Agenzia delle Entrate prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio.

Nel Decreto Aiuti era infatti contenuto l’art. 57, che ha previsto l’applicazione delle disposizioni relative alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 1° maggio 2022. Tale articolo è stato poi abrogato dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, di conversione del D.L. n. 73/2022, stabilendo che le nuove disposizioni si applicano alle comunicazioni della cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate prima del 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Aiuti).

Eliminata quindi la finestra temporale transitoria: anche in caso di prima comunicazione di cessione o sconto in fattura inviata antecedentemente al 1°maggio 2022, è consentita alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, la cessione ai propri correntisti, senza facoltà di ulteriore cessione, fermo restando il limite massimo delle cessioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto Rilancio.

Le responsabilità per i correntisti cessionari

Non solo: ai fini della valutazione della sua diligenza nell’acquisizione del credito, il correntista che acquista dalla banca (o dalle società appartenenti ad un gruppo bancario), non è tenuto a effettuare ex novo la stessa istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa, all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

 

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