È legittima la scelta del Comune di gestire direttamente, tramite la propria farmacia, il dispensario farmaceutico stagionale. Lo afferma la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 7620/2019.
E’ l’ impugnativa fatta da parte di un titolare di farmacia, dove un Comune ha confermato la scelta di gestire direttamente, tramite la propria farmacia, il dispensario farmaceutico stagionale. Il Tar Puglia ha dichiarato il ricorso in parte improcedibile e in parte infondato, per cui il titolare ha proposto appello. Il dispensario trova la sua ragione giuridica nella legge 221/1968, la cui gestione è affidata alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona con preferenza per il titolare della farmacia più vicina. Nel caso di rinunzia il dispensario è gestito dal Comune.
Il Consiglio ha sottolineato inoltre che l’ articolo 1 della legge del 1968, in base alla quale mentre l’ affidamento della gestione del dispensario annuale è affidato alla responsabilità del titolare di una farmacia privata o pubblica della zona, con preferenza per il titolare della farmacia più vicina, non lo prevede per i dispensari stagionali.
Di.Sa afferma che il carattere accessorio del dispensario stagionale rispetto a una farmacia esistente, la cui assegnazione avviene sulla base del procedimento concorsuale speciale, consente di ritenere rispettati i principi di imparzialità e non discriminazione a monte. Il relativo affidamento, lungi dal costituire uno strappo al sistema, ne costituisce la conferma, in termini di necessità di valutazione in concreto delle ramificazioni territoriali del servizio, quali appendici, estemporanee o meno, dei punti pianificati di erogazione dello stesso.