Non anomalia dell’offerta = equivalenza del ccnl?

Come già rilevato (vedi Articolo 11 comma 4. L’applicazione postuma del CCNL voluto dalla stazione appaltante dopo la stipula del contratto non può essere oggetto di sindacato. – Giurisprudenzappalti), sull’articolo 11 comma 4 si va formando una giurisprudenza che non sembra proprio tener conto del dato letterale del Codice.

Nel caso in questione l’equivalenza del ccnl viene “collocata” all’interno di una più complessiva verifica sull’anomalia dell’offerta, ben lontana dalle indicazioni della Relazione ANAC al Bando Tipo n.1 e dalle indizioni contenute nel “correttivo” recentemente esaminato dal Governo.

Con il  Tar che si esprime sulla questione dell’equivalenza rimandando alla consolidata giurisprudenza secondo cui una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per l’aggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto.

Per cui, dentro questo scenario, il ccnl multiservizi e quello dell’edilizia diventano “equivalenti”.

L’aggiudicataria ha infatti dichiarato di applicare il ccnl multiservizi, diverso dal ccnl edilizia, come invece previsto dalla legge di gara.

La ricorrente contesta, tra i vari motivi, l’immotivata equivalenza dei ccnl.

Tar Piemonte, Sez. I, 25/11/2024, n. 1222 respinge il ricorso:

Con i motivi quinto e sesto che possono esaminarsi congiuntamente, si assume che la stazione appaltante abbia attivato il soccorso istruttorio in relazione all’offerta economica in modo del tutto illegittimo: la controinteressata della sua domanda ha dichiarato di applicare il ccnl multiservizi, diverso dal ccnl edilizia, come invece previsto dalla legge di gara, sempre che venissero contenute garanzie equivalenti senza possibilità di soccorso istruttorio. In realtà tale equivalenza non era indicata e la stazione appaltante ha offerto alla ………..il termine di otto giorni per l’integrazione della documentazione e che inoltre – sesto motivo – nella valutazione di congruità la stazione appaltante abbia immotivatamente richiamato l’equivalenza dei c.c.n.l.

Anche questi due ultimi motivi appaiono infondati.

L’art. 17 del disciplinare di gara regolante l’offerta economica recita da subito “L’offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 13.2, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi: – l’offerta economica predisposta secondo il modello di cui all’Allegato “Modulo di offerta economica” (Allegato 4), contenente i seguenti elementi: a) ribasso unico percentuale offerto rispetto all’importo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza. Il ribasso unico offerto dovrà essere indicato in cifre ed in lettere ed espresso con 3 (tre) cifre decimali; in caso di discordanza tra il valore espresso in cifre e quello espresso in lettere prevale il ribasso percentuale offerto indicato in lettere. b) gli oneri aziendali relativi alla sicurezza da rischio specifico (o aziendali) concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 108 comma 9 del D.L.gs. 36/2023; c) i costi della manodopera, ai sensi dell’art. 108, comma 9 e dell’art. 41 comma 14 del Codice”.

Quindi quanto contestato, l’assenza di indicazione dell’applicazione del ccnl dei lavoratori dell’edilizia e la dichiarazione di equivalenza del ccnl applicato dal concorrente, non è causa di esclusione.

Ora l’art. 11 co. 4 del d. lgs. 36 del 2023 prevede che “Nei casi di cui al comma 3, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione le stazioni appaltanti e gli enti concedenti acquisiscono la dichiarazione con la quale l’operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest’ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all’articolo 110”, e l’art. 101 co. 3 recita “La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato. L’operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall’operatore economico non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica e dell’offerta economica”.

Tale previsione può ritenersi suffragata dalla nota illustrativa dell’ANAC sul Bando Tipo 1/2023, in cui è precisato “che l’articolo 11 del Codice richiede la verifica dell’equivalenza delle garanzie solo sull’operatore individuato prima dell’aggiudicazione, utilizzando anche le modalità prevista per la congruità. Pertanto, la mancata allegazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele non può costituire causa di esclusione, ma la sua richiesta si giustifica con l’esigenza di accelerare i tempi di affidamento. La stazione appaltante, nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, dovrà procedere con la formale richiesta, assegnando un congruo tempo per la relativa produzione”.

E i termini temporali stabiliti per il soccorso istruttorio dal codice sono stati rispettati.

Quanto al sesto motivo, inerenti mancanza di motivazione sulla valutazione di congruità della stazione appaltante sul ccnl applicato dall’aggiudicataria, si deve rilevare che l’art. 18 del disciplinare di gara in applicazione dei criteri stabiliti dell’art. 110 del d. lgs. 36 del 2023 per giungere a concludere sull’anormalità di un’offerta economica, ha stabilito tra l’altro, oltre alla valutazione dell’importo complessivo per gli oneri della sicurezza, l’incidenza negativa dell’indicazione di un importo complessivo della manodopera uguale o inferiore al 5% della manodopera complessivamente indicata a base di gara per servizi. Ora, per consolidata giurisprudenza, una valutazione di anomalia che si conclude favorevolmente per l’aggiudicatario non necessita di quelle caratteristiche di motivazione che devono sussistere nel caso opposto, ovverosia in costanza della dichiarazione di un’offerta anormalmente bassa.

A tanto dove attenersi xxx, per cui conclusione il ricorso deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

 

giurisprudenzappalti

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