Sulla non ribassabilità dei costi della manodopera (art. 41 d.lgs. 36/2023)
TAR Catania, 27.02.2025 n. 738
In somma sintesi, quindi, anche se i costi della manodopera determinano la base d’asta, gli stessi vanno scorporati dall’importo assoggettato al ribasso poiché sono non ribassabili, a meno che, con indicazione a parte, che, quindi, prescinde dal ribasso gli stessi, non vengano espressamente indicati con importo diverso (in tesi anche in aumento come nel caso della decisione del CdS 9254/24) e se inferiori a quanto stabilito dal seggio di gara, vanno giustificati con la procedura dell’anomalia dell’offerta.
Ciò posto è indubbio che l’art. 13 del bando abbia espressamente previsto che “l’importo a base di gara comprende i costi della manodopera” stimati in € 627.002,42 e che abbia espressamente richiamato «la Delibera n. 528 del 15.11.2023, dell’ANAC, scioglie(ndo) un dubbio interpretativo sulla possibilità di assoggettare a ribasso anche i costi della manodopera, affermando che “La lettura sistematica della prima parte dell’articolo 41, comma 14, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, secondo il quale i costi della manodopera sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso, e della seconda parte della norma, che riconosce al concorrente la possibilità di dimostrare che il ribasso complessivo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale, induce a ritenere che il costo della manodopera, seppur quantificato e indicato separatamente negli atti di gara, rientri nell’importo complessivo a base di gara, su cui applicare il ribasso offerto dal concorrente per definire l’importo”.
La disposizione, per quanto detto, seppure con tutti i dubbi interpretativi, non appare coerente con il comma 14 dell’art. 41 del codice e, come tale, va sostituita con quanto da quest’ultimo prescritto.
In ogni caso, anche se non dovesse accedersi a detta soluzione, proprio per effetto dei principi sopra rappresentanti, volti a rendere necessaria l’indagine sulla effettiva voluntas dell’operatore, non può non rilevarsi che l’offerta delle ricorrenti depone in maniera inequivoca circa il mancato ribasso del costo della manodopera, poiché espressamente indicato nella esatta misura stabilita negli atti di gara e in quanto solo in riferimento ai costi relativi alla sicurezza ivi si legge che gli stessi sono inclusi nel prezzo offerto, dimostrando di aver voluto ritenere al difuori della percentuale di ribasso gli altri (costi di manodopera) appena sopra rappresentati.