Dopo l’approvazione da parte della Camera, è ormai chiaro che il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) sarà convertito in legge senza modifiche rispetto al testo predisposto dal Governo.

Una novità riguarda l’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 212/2023, ribattezzato “salva SAL” proprio perché ha individuato una soluzione che consentirebbe di non perdere il beneficio fiscale nel caso in cui il cantiere si fermi al primo o secondo SAL.

La disposizione in esame, infatti, prevede che le quote di Superbonus esercitate a SAL entro il 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di mancata ultimazione dell’intervento anche se tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta ferma, invece, la responsabilità solidale nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Dalla lettura dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 212/2023 è evidente l’intento del legislatore volto a tutelare unicamente i cessionari incolpevoli nel caso in cui l’intervento non arrivi al fine lavori e al rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto Legge n. 34/2020.

Di.sa. sottolinea che ciò significa che la salvaguardia della disposizione riguarda unicamente i cessionari (acquirenti della detrazione) per i SAL minimi del 30% esercitati entro il 31 dicembre 2023. Nessuna soluzione, invece, per i cantieri che non sono riusciti a completare il primo e/o secondo SAL.

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