Le novità approvate in Senato portano nuove procedure e nuove sanzioni nell’ambito degli appalti. Cambiano, infatti, le regole per il nuovo regime delle ritenute e delle compensazioni. La nuova procedura prevede che, dal 1°gennaio 2020, cambieranno gli obblighi di committenti ed esecutori nei contratti di appalto il cui valore sia superiore ai 200mila euro. Si prevede un ribaltamento degli obblighi di versamento delle ritenute, il cui espletamento sarà effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’ impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati.
Il versamento delle ritenute non è più demandato al committente, come previsto da una prima stesura, ma deve essere effettuato dall’impresa appaltatrice o affidataria e dall’impresa subappaltatrice, con distinte deleghe per ciascun committente, senza possibilità di compensazione con eventuali crediti vantati. Per consentire all’appaltatore la verifica della correttezza del versamento, l’impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici dovranno trasmettere al committente, entro i cinque giorni successivi alla scadenza, oltre alle predette deleghe anche l’elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, con annessi tutti i dati di dettaglio utili al calcolo delle ritenute.
Di.Sa crede che la verifica della correttezza dei versamenti porta con sè una duplice conseguenza. Da un lato, nel caso in cui l’impresa appaltatrice non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio o per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate, dandone comunicazione, entro novanta giorni, all’ufficio dell’ Ade territorialmente competente nei suoi confronti. Dall’ altra parte, il nuovo comma 4 ha introdotto una sorta di sanzione per omessa o carente vigilanza. Anche il committente è, quindi, divenuto soggetto sanzionabile al pari del soggetto obbligato alla prestazione tributaria.