Nuovo Superbonus 60-100%: presentata la proposta di legge
L’esperienza, dopo lo studio e una adeguata preparazione, è ciò che dovrebbe migliorare qualsiasi sistema. Lo dico sempre ai miei figli “chi impara dai propri errori non sbaglia mai”. Dovrebbe partire da questo presupposto la proposta di legge presentata alla Camera dei Deputati e assegnata in VI Commissione Finanze dal titolo “Detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica degli edifici mediante l’esecuzione di opere edilizie o l’installazione o sostituzione di impianti”.
Nuovo Superbonus: la proposta di legge
È ancora solo una proposta di legge che dovrà passare l’esame delle commissioni, poi dell’assemblea, prima di diventare un disegno di legge vero e proprio e il consueto passaggio Camera-Senato. La proposta di legge, presentata da Alberto Luigi Gusmeroli (Lega), parte dal presupposto che il superbonus concepito con l’art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha rappresentato, pur con tante criticità, una misura valida per il rilancio del settore edilizio in un particolare momento storico.
Presupposti che hanno condotto verso una proposta che avrebbe un triplice obiettivo:
- prevedere un contributo che favorisca l’efficientamento energetico e antisismico del patrimonio edilizio, anche alla luce della discussione in sede europea della direttiva ai più nota come “Direttiva case green”;
- rivolgere l’importo massimo di tale contributo ai soggetti economicamente più in difficoltà;
- prevedere una misura, non più straordinaria, che in maniera equilibrata consenta una prosecuzione delle misure di sostegno del mercato delle ristrutturazioni edilizie e, contemporaneamente, rappresenti una nuova forma di agevolazione fiscale correlata alle ristrutturazioni edilizie che sia sostenibile per la finanza pubblica.
Superbonus 60-100%: la struttura della proposta di legge
La proposta di legge prevede al momento X articoli:
- Art. 1. – Disposizioni in materia di detrazione delle spese per interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio.
- Art. 2. – Fondo per contribuenti incapienti.
- Art. 3. – Ulteriori disposizioni agevolative
- Art. 4. – Disposizioni finanziarie
Viene sostanzialmente previsto un bonus base del 60%, fino ad un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, con un orizzonte temporale sufficientemente ampio (12 anni), finalizzato al miglioramento antisismico ed energetico del patrimonio immobiliare.
L’obiettivo è il raggiungimento almeno della classe di prestazione energetica E dell’edificio entro il 2035 e della classe di prestazione energetica D entro il 2040.
La detrazione base diventa poi un vero e proprio superbonus con un’aliquota del 100% al verificarsi di 3 condizioni contemporaneamente:
- gli interventi devono riguardare l’abitazione principale del contribuente;
- gli interventi devono essere eseguiti da contribuenti con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro annui, innalzato in base al numero dei componenti del nucleo familiare secondo la tabella di cui all’articolo 119, comma 8-bis.1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- gli interventi riguardano edifici di classe di prestazione energetica G, con obbligo di raggiungere la classe E entro il 2035.
Misure per i contribuenti incapienti
Sono previste due diverse misure a sostegno dei contribuenti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all’articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del Decreto Rilancio:
- un contributo erogato dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
- la possibilità per chi accede al superbonus 100% di optare per il meccanismo alternativo alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito).
Viene, inoltre, previsto che gli istituti di credito e gli intermediari finanziari possano finanziare i contribuenti incapienti per il pagamento delle forniture mediante i crediti ricevuti in garanzia, con divieto di cedere a terzi il credito eventualmente ricevuto dal committente o appaltatore.
Aspetti positivi e negativi
Bene prevedere un orizzonte temporale ampio (dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2035) che consenta al comparto di organizzarsi senza la fretta delle scadenze ravvicinate (chi si è occupato del superbonus sa di cosa parlo).
Bene anche aver previsto un bonus base che possa arrivare a coprire il 100% delle spese (con un limite massimo di 100.000 euro). Delle 3 condizioni, la prima e la terza potranno certamente dare un ordine di priorità che consentirà di avviare gli interventi più urgenti. Sulla seconda condizione mi tengo qualche riserva perché si è abbandonato l’ISEE (certamente più collaudato) a favore del reddito di riferimento che premia solo la numerosità della famiglia e non effettivamente il reddito basso.
Tra gli negativi si segnala:
- la totale assenza di qualsiasi meccanismo di controllo (asseverazione di congruità delle spese, visto di conformità) che è servito nel superbonus 110% per ridurre al minimo le possibilità di frodi;
- non si è minimamente presa in considerazione l’esperienza della cessione del credito del Decreto Rilancio e non si è fatto alcun riferimento all’art. 121 del Decreto Rilancio;
- viene rimandata ad un provvedimento attuativo dell’ABI la definizione delle modalità operative della cessione del credito.
Ben vengano le proposte di legge per una nuova detrazione. Al contempo appare sempre più urgente risolvere i problemi degli esodati del superbonus. Imprese, professionisti e contribuenti che si sono fidati di una legge dello Stato che lo Stato ha stravolto in corsa senza pernsare di trovare soluzioni valide per chi ha avviato un intervento senza capacità economica e/o capienza fiscale.
Benché sia solo una proposta di legge, sembrerebbe che l’intento sia stato quello di azzerare qualsiasi esperienza e ripartire quasi da zero. La speranza è che questa proposta possa essere condivisa con i professionisti che in questi 3 anni hanno maturato esperienza sul campo con i bonus edilizi e che il Parlamento possa mettere a punto una legge organica che resti immutata per tutto l’orizzonte di riferimento, senza le ormai note modifiche a colpo di decreto legge.