L’obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare gli strumenti telematici per lo svolgimento delle procedure di affidamento ha lo scopo di agevolare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors, soprattutto di quelli esteri. Lo ha precisato l’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) con la delibera del 29 gennaio 2020 n. 80 che affronta alcuni profili legati all’applicazione dei mezzi elettronici nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici.

L’Anac ha preso in considerazione il contenuto dell’articolo 40, comma 2 del codice appalti che, recependo la direttiva europea 2014/24/Ue, ha previsto l’obbligo, a decorrere dal 18 ottobre 2018, di utilizzare mezzi elettronici per le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di gara. Analogamente, l’art. 52 del Codice detta una serie di regole e prescrizioni applicabili alle comunicazioni elettroniche e prevede alcune situazioni in cui è ammessa la deroga al loro utilizzo.

La disposizione, ha notato l’Anac, rinvia all’allegato XI del Codice, che contiene un elenco di requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi.

Di.Sa: la ratio di tale obbligo, risiederebbe, nell’obiettivo di facilitare l’ingresso nel mercato europeo dei competitors, soprattutto di quelli esteri, attraverso la semplificazione delle modalità di presentazione dei documenti di gara. Inoltre, emerge anche la necessità di promuovere una maggiore trasparenza e tracciabilità dei procedimenti selettivi, assicurando al contempo la sicurezza e la riservatezza delle informazioni scambiate.

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