Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con il parere n. 3224 del 30 gennaio 2025, ha fornito un chiarimento importante che mette in luce i confini della normativa applicabile in tema di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

La questione sottoposta al MIT riguardava un appalto PNRR in cui l’impresa aggiudicataria, avendo meno di 15 dipendenti, non era soggetta agli obblighi di trasmissione della relazione di genere sulla situazione del personale, alla certificazione e agli altri adempimenti previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità). Tuttavia, l’impresa subappaltatrice coinvolta nell’esecuzione del contratto aveva 40 dipendenti, quindi ben oltre la soglia prevista per l’applicazione di questi obblighi.

Il Ministero delle Infrastrutture ha risposto con chiarezza, citando l’art. 57 del Codice dei contratti pubblic, il quale stabilisce l’impegno a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate “in fase di gara”, quale requisito necessario dell’offerta.

Secondo il MIT, l’obbligo di verifica da parte della stazione appaltante si ferma alla fase di gara e non si estende ai soggetti intervenuti nell’appalto dopo l’aggiudicazione, quindi neanche ai subappaltatori.

Di.sa. ricorda che, in caso di inadempimento agli obblighi sociali, il contratto prevede penali proporzionali all’importo dell’appalto. Inoltre, la violazione dei requisiti di parità e inclusione può comportare l’esclusione dell’impresa da ulteriori gare pubbliche per un periodo di 12 mesi.

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