Il principio di equivalenza tra CCNL impone l’accettazione, da parte della SA, di contratti collettivi differenti da quelli proposti nel disciplinare, purché si garantisca un trattamento dei lavoratori non eccessivamente inferiore a quello dei CCNL individuati dalla stazione appaltante e vi sia corrispondenza, o almeno confrontabilità, tra le mansioni previste dal contratto collettivo e le lavorazioni oggetto dell’appalto.

L’equivalenza dei CCNL non significa parità di retribuzione in quanto questa condizione sarebbe impossibile, data la varietà di contenuti normalmente osservabile nei diversi settori della contrattazione collettiva, oltre che discriminatoria, imponendo i soli CCNL presi come riferimento negli atti di gara, con effetti anticoncorrenziali.

Sulla base di questi presupposti, il TAR Lombardia, con la sentenza del 1° ottobre 2024, n. 773, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di esclusione di un operatore economico da una procedura negoziata, disposto da una stazione appaltante a seguito di verifica di congruità sull’offerta, giudicata anormalmente bassa a causa dell’applicazione di un CCNL non equivalente a quelli proposti nel disciplinare di gara.

Il disciplinare infatti richiedeva che l’aggiudicatario fosse tenuto ad applicare ai propri lavoratori e a quelli in subappalto alcune diverse tipologie di CCNL, oppure un altro contratto che garantisse “le stesse tutele economiche e normative”.

Di.sa. sostiene che occorre ammettere una fascia di oscillazione, nella quale, o attorno alla quale, possano inserirsi anche i CCNL non nominati negli atti di gara.

La stazione appaltante avrebbe quindi dovuto svolgere delle valutazioni separate per ciascuno dei CCNL proposti e formare successivamente un giudizio di sintesi, tenendo conto sia del trattamento giuridico sia del trattamento economico.

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