Patente cantieri edili: ultima chiamata
Si conclude oggi il transitorio di un mese concesso ad aziende e lavoratori autonomi operanti nei cantieri edili per il rilascio della c.d. “patente a crediti”.
Patente cantieri edili: da domani solo richieste tramite il portale INL
Se fino al 31 ottobre 2024 la normativa ha previsto la possibilità di inviare una PEC con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dei requisiti per il rilascio della patente, da domani 1° novembre non sarà possibile operare in cantiere senza aver presentato istanza tramite il portale gestito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, accessibile tramite SPID o CIE, secondo le indicazioni contenute nella Circolare INL 23 settembre 2024 n. 4.
Niente di strano che molte aziende si ritroveranno, inconsapevolmente, inadempienti, ritenendo di avere assolto ai propri obblighi tramite l’invio della PEC: un equivoco che l’Ispettorato ha cercato di scongiurare nelle scorse settimane con una nota del Direttore inviata ad Associazioni, Ordini professionali e Ministero del Lavoro, nella quale è stato specificato che la trasmissione della PEC con l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non comporta il rilascio della patente, essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online e invitando gli operatori a presentare la domanda prima della scadenza del 31 ottobre onde evitare disguidi e rallentamenti sul Portale.
Patente cantieri: chi deve richiederla e chi no
Si conclude così la prima fase di applicazione del sistema di qualificazione previsto dall’art. 27 del d.Lgs. n. 81/2008 – come integralmente sostituito dall’art. 29, comma 19, del D.L. n. 19/2024, convertito con modificazioni in legge n. 56/2024 – le cui modalità attuative sono contenute nel DM 18 settembre 2024, n. 132.
La domanda di rilascio della patente va effettuata dal legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta.
Sono soggetti obbligati al possesso della patente nei cantieri edili le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 81/2008, mentre restano esclusi:
- i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.);
- le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici (d.Lgs. n. 36/2023);
- le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente alla UE è necessario il possesso di un documento equivalente e, nel caso di Stato non appartenente alla UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
Requisiti per il rilascio della patente
Per il rilascio della patente occorrono i seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal d.Lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17 -bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Infine, ai sensi dell’art. 27, comma 4, del TUSL, la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio.
Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo potrà presentare richiesta per il rilascio di una nuova patente.