Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 2984/2020 ha affermato che, “qualora il capitolato di gara richieda che il personale impiegato per lo svolgimento di un servizio debba essere provvisto di adeguata qualificazione professionale e regolarmente inquadrato nei livelli professionali previsti dal contratto di riferimento, non è ammissibile il ricorso allo strumento dell’ apprendistato“.
Ricordiamo che il contratto di apprendistato è a «struttura bifasica». Una fase è contraddistinta da una causa mista (ossia scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione e scambio tra attività lavorativa e formazione professionale), l’altra, che è marginale poichè condizionata al mancato recesso, riguarda la trasformazione in tipico rapporto di lavoro subordinato. Inoltre, la modalità di svolgimento del rapporto di apprendistato si distingue dalla modalità ordinaria sotto diversi aspetti concreti, per esempio attraverso l’ onere della compresenza di un tutore nell’ ordinario svolgimento dell’ attività lavorativa. Da qui ne consegue che questa tipologia di contratto non garantisce la necessaria e idonea qualificazione professionale richiesta dalla lex specialis di gara.
Di.Sa quindi sottolinea come, qualora non venga inserito personale qualificato, può esserci l’annullamento dell’ aggiudicazione che dunque, comporta l’ inefficacia del contratto d’ appalto stipulato con la società prima aggiudicataria.