Piattaforma cessione crediti: aggiornata la Guida del Fisco

Il 2023 è sicuramente stato un anno “tormentato” per la cessione del credito (anche se i precedenti nemmeno scherzano), a partire dal D.L. n. 11/2023, c.d. “Decreto Cessioni”, con cui è stato imposto un divieto generalizzato al ricorso alle opzioni alternative alle detrazioni dirette. Opzioni che sono sottoposte a una disciplina di non semplice utilizzo, e per cui l’Agenzia delle Entrate ha appena aggiornato la Guida per l’utilizzo della piattaforma dedicata.

Piattaforma Cessione Crediti: la Guida aggiornata

La Piattaforma di cessione nasce per mettere i contribuenti nelle condizioni di utilizzare per determinate tipologie di spese per interventi edilizi l’opportunità di usufruire, in alternativa alla detrazione diretta, di un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (c.d. “Sconto in fattura”), oppure di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.

Chi riceve il credito ha, a sua volta, facoltà di cederlo ulteriormente, secondo le disposizioni in vigore al momento della cessione, oppure può utilizzarlo in compensazione nel modello F24.

Le alternative alla detrazione diretta vanno comunicate all’Agenzia delle entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione.  Per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, il Fisco ha creato un’apposita Piattaforma, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. La Guida nasce proprio per spiegarne il funzionamento. ed è articolata nelle seguenti sezioni:

  • Cos’è e a cosa serve
    • Per quali crediti è possibile utilizzare la piattaforma
    • Disposizioni generali sull’uso corretto della piattaforma
    • Come si accede
  • Le funzionalità disponibili
    • Il monitoraggio crediti
      • crediti “non tracciabili”
      • crediti “tracciabili”
      • destinazione dei crediti cedibili (opzioni di cedibilità)
    • La cessione crediti
      • crediti “non tracciabili”
      • crediti “tracciabili”
      • casi particolari
    • L’accettazione crediti/sconti
      • crediti “non tracciabili”
      • crediti “tracciabili”
    • Gestione f24
      • scelta per l’utilizzo in compensazione dei crediti “tracciabili”
      • revoca scelta utilizzo f24
      • consulta scelte/revoche utilizzo f24
    • L’ulteriore rateazione
      • comunicazione dell’ulteriore rateazione
      • interrogazione delle ulteriori rateazioni comunicate
      • revoca comunicazione ulteriore rateazione
    • La lista movimenti

Piattaforma cessioni: quali crediti si possono caricare?

Attualmente, i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili attraverso la piattaforma possono comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni dei seguenti crediti:

  • “bonus edilizi”, cioè dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi (Superbonus, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche) per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
  • “Tax credit vacanze”, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti
  • credito d’imposta ACE;
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

Il Fisco segnala che la piattaforma potrà essere estesa ad altre fattispecie compatibili con le sue funzionalità.

Queste le funzionalità della piattaforma:

  • Monitoraggio crediti
  • Cessione crediti
  • Accettazione crediti/sconti
  • Gestione F24
  • Ulteriore rateazione
  • Lista movimenti

Con riferimento ai bonus edilizi, la piattaforma consente ai fornitori/cessionari di visualizzare e accettare le transazioni, per utilizzare in compensazione il credito tramite modello F24.

In alternativa all’utilizzo in compensazione, è possibile comunicare all’Agenzia l’ulteriore cessione del credito avvenuta nei confronti di altri soggetti, nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore. Fino a quando non si accetta la transazione, non possono essere effettuate compensazioni o ulteriori cessioni.

Inoltre in caso di cessione successiva alla prima di crediti relativi a bonus edilizi e prodotti energetici, il cessionario può procedere all’accettazione o al rifiuto solo dopo cinque giorni lavorativi dall’inserimento sulla piattaforma della cessione stessa da parte del cedente.

Infine, sempre con riferimento ai bonus edilizi, l’articolo 121, comma 1-quater, del decreto legge n. 34/2020 prevede che sono soggette alla tracciatura e al divieto di cessione parziale le cessioni successive alla prima delle rate annuali dei crediti derivanti dalle opzioni per la “prima cessione” del credito o per lo sconto in fattura, comunicate all’Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, fatta eccezione per le comunicazioni inviate dal 9 al 13 maggio 2022 in relazione alle spese del 2020 e del 2021 (risoluzione n. 21/2022, penultimo periodo), che restano crediti non tracciabili.

Ulteriore rateazione

Tra le funzionalità della piattaforma, anche quella che permette all’utente di comunicare all’Agenzia delle entrate di avvalersi delle disposizioni contenute nell’articolo 9, comma 4, del Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176/2022), che consentono di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi.

In particolare, la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711)
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sismabonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

La quota residua di ciascuna rata annuale di questi crediti d’imposta, non utilizzata in compensazione tramite modello F24, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

La comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti.

Monitoraggio dei crediti

Infine, l’utente può consultare ed esportare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti, in cui risulta come cedente o cessionario, e le eventuali operazioni successive.

In particolare si può effettuare l’interrogazione, selezionando anche un determinato arco temporale, indicando i seguenti parametri:

  • tracciabilità del credito (crediti “tracciabili” o “non tracciabili”);
  • tipologia del credito, in base alla cedibilità
  • data di registrazione del credito, cioè la data in cui la cessione del credito è stata inserita per la prima volta nella piattaforma
  • data di accettazione/rifiuto del credito
  • data di cessione del credito
  • codice fiscale cedente (o la parte iniziale del codice fiscale)
  • codice fiscale cessionario (o la parte iniziale del codice fiscale)
  • “stato” del credito ceduto
  • codice tributo che identifica il tipo di credito ceduto
  • protocollo della comunicazione dell’opzione per la prima cessione del credito o lo sconto in fattura, oppure il “Codice identificativo univoco” per i crediti tracciabili
  • anno di riferimento della rata del credito.

 

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