PNRR, Superbonus e cessione del credito: cosa cambia

Con la decisione di esecuzione del Consiglio del 12 settembre 2023, n. 12259, la UE ha modificato la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021 relativa all’approvazione della valutazione del PNRR, recependo così le richieste avanzate dal Governo quest’estate.

Superbonus e cessione del credito: modifiche nel PNRR

Variazioni che il Consiglio ha ritenuto giustificate, precisando che non incideranno su pertinenza, efficacia e coerenza del Piano, il cui costo complessivo continua ad ammontare a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,8 di sovvenzioni e 122,6 in prestiti.

Tra le modifiche apportate, quelle sull’investimento 2.1 “Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici” nell’ambito della componente 3 della missione 2.

Secondo quanto sottolineato dal Governo Italiano, parte del traguardo intermedio di questa misura non può più essere realizzato a causa della necessità di dare priorità agli interventi di efficienza energetica nell’attuale contesto geopolitico, notevolmente cambiato rispetto al momento della pianificazione iniziale del progetto. Di conseguenza, gli interventi finalizzati a migliorare l’efficienza antisismica hanno dovuto essere ridimensionati e non hanno potuto essere completati nei tempi previsti. Inoltre, il Governo ha evidenziato come le opzioni alternative alle detrazioni dirette, ovvero “cessione del credito” e “sconto in fattura” del Superbonus siano state limitate a partire da febbraio 2023, a causa di problemi di ammissibilità e di una diffusione superiore al previsto che ha comportato un aumento eccessivo della spesa pubblica.

Sostanzialmente, in questo ambita, l”Italia ha pertanto chiesto:

  • la modifica della descrizione della misura;
  • l’incremento dell’obiettivo intermedio M2C3-2 per gli interventi di efficienza energetica, per compensare l’eliminazione della parte relativa agli interventi mirati a ridurre il rischio sismico.

PNRR: il blocco cessioni e l’eliminazione del Sismabonus

Raffrontando i testi delle due decisioni, salta subito all’occhio l’inserimento del blocco della cessione del credito, sottolineando come il Superbonus sia un “sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell’arco di cinque anni. Fino al 16 febbraio 2023 è previsto che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di utilizzare strumenti finanziari (“cessione del credito” e “sconti in fattura”), anziché ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento iniziale”.

Il riferimento alla riqualificazione sismica negli obiettivi viene cancellato. Nel 2021 si prevedeva, per il 2023, il completamento della ristrutturazione di edifici per:

  • almeno 12 milioni di mq, da tradursi in un risparmio di energia primaria di almeno il 40% e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’attestato di prestazione energetica,
  • almeno 400mila mq per scopi antisismici.

Il nuovo obiettivo invece prevede il completamento della ristrutturazione di edifici per almeno 17 milioni di mq che si traduce in risparmi di energia primaria di almeno il 40% e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell’attestato di prestazione energetica.

Sparisce quindi l’obiettivo del miglioramento sismico con gli stessi strumenti.

Fa sorridere che rimanga invariata la parte relativa alle scadenze legate agli interventi Superbonus, che suona un po’ obsoleta: “Il Superbonus è già attivo dal 1º luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per l’edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L’accesso all’agevolazione può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di prorogare l’applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per l’edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal completamento di almeno il 60 % dei lavori”.

Viene invece modificato il passaggio sul DNSH relativo all’applicazione del Superbonus: “Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo (2021/C58/01). In particolare, il costo dell’installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare al massimo il 20 % del costo complessivo del programma di ristrutturazione. Nei casi in cui le caldaie a condensazione a gas siano installate come sostituzione di caldaie esistenti inefficienti a gas, carbone e petrolio, esse devono essere di classe energetica A. L’installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01).”

Prima l’incidenza del costo non era quantificata in maniera puntuale, e il riferimento era solo alla sostituzione di caldaie a olio combustibile senza alcun vincolo di classe energetica per il nuovo impianto.

Ok alla quarta rata PNRR

Nel frattempo, è stata inviata alla Commissione Europea la richiesta di pagamento della quarta rata di 18,927 miliardi di euro, comprendente la quota di anticipazione del 13% ricevuta ad agosto 2021 pari a 2,46 miliardi di euro.L’erogazione dell’importo dovuto, pari a 16,466 miliardi circa, avverrà nei prossimi mesi, al termine dell’iter di valutazione previsto dalle procedure europee.

 

lavoripubblici

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