Come più volte affermato dalla giurisprudenza amministrativa, l’eventuale incompatibilità tra la carica di responsabile Unico del Procedimento (RUP) con quella di componente della commissione giudicatrice non è automatica ma deve essere comprovata, sul piano concreto e di volta in volta, sotto il profilo dell’interferenza sulle rispettive funzioni assegnate. Sulla scorta di questa tesi, l’approvazione degli atti di gara integra una funzione o incarico tecnico o amministrativo il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 408 del 30 settembre 2019 che ha accolto il ricorso presentato per la violazione dell’art. 77, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) in quanto la verifica della regolarità della procedura, l’approvazione dei verbali della commissione giudicatrice e l’aggiudicazione sono stati disposti dal presidente della commissione giudicatrice (che non era anche responsabile unico del procedimento) in veste di dirigente responsabile delegato della stazione appaltante.L’art. 77, comma 4 del Codice dei contratti prevede, infatti, che “I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura“.Disposizione che svolge una funzione di garanzia del diritto dei concorrenti a una decisione amministrativa adottata da un organo terzo e imparziale e raggiunta mediante valutazioni il più possibile oggettive e cioè non influenzate dalle scelte che l’hanno preceduta.Nel caso di specie, l’aver approvato gli atti di gara implica, necessariamente, un’analisi degli stessi, una positiva valutazione e – attraverso la formalizzazione – una piena condivisione. Ne deriva che l’approvazione degli atti di gara integra proprio una “funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta” il cui svolgimento è precluso ai componenti la Commissione giudicatrice.