Principio di rotazione: l’argomento soprattutto con particolare riferimento agli appalti al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, è stato trattato dal Consigliere del Tar per la Toscana.
In riferimento ai contratti sottosoglia, l’analisi del Consigliere Giani parte dalla considerazione che la rotazione è intesa come “l’alternanza tra gli operatori economici nella partecipazione alla procedura selettiva o nel conseguimento dell’aggiudicazione, costituisce non già una prescrizione inderogabile, bensì un obiettivo tendenziale, superabile tuttavia per scelta della stazione appaltante, chiamata ad esplicitare le motiva-zione per le quali, nel singolo caso, non si è attenuta a tale modalità di azione“.
E’ stato precisato che il principio di rotazione è un meccanismo tecnico.
“Il rapporto tra “regola” e “deroga” – conferma Giani – comporta che, se non vi è necessità di specifica motivazione circa l’applicazione della prima, viceversa si impone la esplicitazione delle ragioni che giustificano la non applicazione della regola e quindi la deroga alla prescrizione ordinaria. Si tratta di profilo significativo, giacché proprio nella necessità di motivazione della “deroga”, e nella conseguente sindacabilità circa la sussistenza e pertinenza della motivazione, finisce per sostanziarsi la vincolatività giuridica della “regola”, altrimenti ricondotta all’ambito delle buone pratiche prive di prescrittività giuridica“.
Diciamo che mentre la regola (ovvero l’applicazione del principio di rotazione mediante la non aggiudicazione al precedente aggiudicatario o il non invito dello stesso) non necessita di motivazione, la deroga (che avviene quando la stazione appaltante decide di invitare il precedente aggiudicatario o di affidarli direttamente l’appalto) necessita di motivazione.
Il consigliere del Tar ha posto tre ipotesi: nella prima l’aggiudicazione avviene con “affidamento diretto”, la seconda rientra negli affidamenti, procedure negoziate, e riguarda il reinvito a partecipare alla procedura (in questa ipotesi la rotazione ha una valenza pro-concorrenziale onde evitare che il precedente aggiudicatario si avvantaggi dell’asimmetria informativa che lo privilegia), una terza ipotesi riguarda il reinvito a partecipare a procedura negoziata rivolto ad un operatore cha abbia già partecipato a precedente confronto competitivo, senza però risultarne aggiudicatario.